L’articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale
n. 322 del 30.12.2020), ha introdotto per l’anno 2021 un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 1.200,00 Euro a favore dei locatori che, al verificarsi di determinate condizioni, procedano alla riduzione del canone di locazione per le unità immobiliari a destinazione abitativa.

In particolare:

  1. al locatore di immobile ad uso abitativo;
  2. ubicato in un Comune ad alta densità abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004;
  3. che costituisca abitazione principale per il locatario (conduttore);
  4. che riduce il canone di locazione relativo ad un contratto in essere al 29 ottobre 2020;

Solo per l’anno 2021 spetta un contributo fino al 50 per cento della riduzione del canone, ed entro il limite massimo di 1.200,00 Euro per ciascun locatore, nel limite delle risorse destinate (a tal fine è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro).

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione, esclusivamente mediante l’utilizzo del modello RLI. La registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Il locatore che intende ottenere il contributo dovrà inoltre presentare una nuova comunicazione esclusivamente in via telematica da istituirsi con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 2 marzo 2021).

Considerato che il contributo verrà riconosciuto nel limite dei fondi disponibili, il medesimo provvedimento stabilirà anche la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni.

Si ricorda infine che il contributo non costituisce reddito per il locatore percipiente.