Secondo la classificazione dei codici ATECO 2007 aggiornata al 2022 viene attribuito un nuovo codice per tutti i condomìni. In particolare, il nuovo codice per classificare le attività dei condomini è ora è il 97.00.02.
L’aggiornamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2022. La variazione oltre tale termine non è sanzionata qualora venga effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione e nella dichiarazione venga riportato il nuovo codice ATECO.
Ricordiamo che per il condominio la prima dichiarazione in scadenza dopo il 30 aprile 2022 è il modello 770/2022, (dichiarazione dei sostituti d’imposta per le ritenute applicate nell’anno 2021), con scadenza il prossimo 30 ottobre 2022.
Secondo quanto chiarito nel paragrafo 12.4 della circolare 54/E/2001, ripresa nella Risoluzione 112/2001, la violazione commessa nel ritardo nella comunicazione del dato non incide sulla base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo e una volta regolarizzata con l’indicazione nella dichiarazione e la variazione dati effettuata all’ufficio finanziario, non arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e per tale ragione se la variazione viene comunicata prima della presentazione del prossimo modello 770/2022 non è sanzionabile nonostante la scadenza fissata al 30.04.2022.
La variazione deve essere effettuata direttamente o tramite intermediario telematico utilizzando il modello AA5/6, via web tramite Entratel o Fiscoonline oppure recandosi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che nulla è cambiato in merito al codice ATECO relativo all’attività svolta dall’amministratore di condominio.
E’ possibile procedere alla variazione anche tramite il nuovo servizio offerto dal nostro portale cliccando il seguente link http://webapp.serviziounico.it/DispatchProcess/List e selezionando la voce tipologia di invio “Variazione Codice Ateco”.