L’articolo 3 del Decreto Legge n. 212/2023 modifica il bonus 75% previsto all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche elencando precisi limiti di applicazione:
– il bonus è previsto solo per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
– Non è più possibile pensare di sostituire pavimentazione, bagni e infissi come da indicazioni inserite nella circolare dall’agenzia delle Entrate n. 17/E di giugno 2023 che aveva dato un’interpretazione ampia del concetto di superamento delle barriere architettoniche
– Viene previsto l’obbligo di apposita asseverazione delle opere rilasciata da tecnici abilitati ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, numero 236;
– A partire dal 1° dicembre 2024 , essendo espressamente abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter, il bonus non spetterà più per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche negli edifici e nelle singole unità immobiliari e in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per quanto riguarda invece la possibile applicazione dello sconto in fattura o la facoltà di cedere il credito, tali opzioni rimangono, anche dopo il primo gennaio 2024, solo per interventi condominiali e su appartamenti autonomi di proprietà di soggetti a basso reddito (non superiore a 15.000 euro) o con disabilità. Da precisare che non potranno più godere del generoso bonus gli immobili non abitativi.
Opere in corso di realizzazione al 31.12.2023
Il decreto consente l’applicazione della precedente normativa (sconto e cessione) per gli interventi per i quali, prima dell’entrata in vigore del decreto:
• sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
• nel caso di edilizia libera siano già iniziate le opere o sia stato stipulato un contratto per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Da notare che la stipula del contratto, in caso di edilizia libera, da sola non è sufficiente al mantenimento del bonus occorre il versamento di un acconto con bonifico fiscalmente idoneo.
Breve riepilogo della norma
Il bonus barriere architettoniche del 75% è stato introdotto, nella modalità pre decreto 212/23, legge 234/2021 ed esteso fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022). Il beneficio era concesso sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici, non solo abitativi, già esistenti. Il beneficio veniva concesso purché si rispettassero le disposizioni e i criteri dettati dal Dm 236/1989.
I tetti di spesa ammessi erano tre, a seconda della tipologia del fabbricato sul quale si interviene:
– 50 mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
– 40 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità
– 30 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.
Per l’accesso al bonus barriere architettoniche occorreva solo dimostrare la conformità del progetto alle prescrizioni normative e la congruità dei costi.
La circolare dall’agenzia delle Entrate 17/E di giugno 2023 era intervenuta dando una interpretazione ampia del concetto di superamento delle barriere architettoniche. Nella circolare si riconosceva il beneficio a qualsiasi intervento realizzato, sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari, e si faceva esplicito riferimento a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
In sostanza la detrazione spettava a condizione che gli interventi fossero funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Con il decreto legge appena approvato di fatto vengono notevolmente ridotti gli ambiti di intervento e pertanto la relativa detrazione fiscale.