Il modello 770/2024, relativo al periodo d’imposta 2023, deve essere utilizzato dai sostituti di imposta, al fine di comunicare i dati fiscali delle ritenute operate nel 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributi e assicurativi richiesti.
In particolare, il modello 770/2024 deve essere presentato da:
- società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- enti non commerciali (enti pubblici, trai quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23, L. 142/1990, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano;
- trust;
- condomìni;
- società di persone (società semplici, snc, sas) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato italiano;
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato italiano;
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, imprese agricole, arti e professioni;
Tale modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 31.10.2024, come previsto dall’art. 4 co. 4-bis D.P.R. 322/1998 e può essere trasmessa:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
Le novità più significative del modello 770/2024, rispetto al modello dell’anno precedente, riguardano elementi che non incidono sulla regolare compilazione del modello da parte degli Amministratori di Condominio, ma tuttavia ne riportiamo alcune più interessanti:
- la sezione relativa all’affrancamento delle quote da OICR. In particolare, il quadro SL e il quadro SM del modello sono riservati ai proventi dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto e soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- la sospensione delle ritenute e delle addizionali per l’emergenza alluvionale in Emilia Romagna, nelle Marche e in Toscana da trattare nei quadri ST e SV;
- il trattamento integrativo speciale dei lavoratori del settore turistico e termale al quale è dedicato una colonna all’interno del quadro SX.
Si ricorda in fase di compilazione del quadro ST di compilare correttamente il punto 10 nel caso in cui le ritenute non siano state versate entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento della fattura, in tal caso occorrerà indicare:
T – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2023 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n.
600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;
U – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2023 dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2023 entro il 20 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;