A seguito della proroga del termine per la trasmissione dei modelli 770/2016 al prossimo 15 settembre, riteniamo utile fare una breve riflessione sui dati da comunicare in presenza di somme corrisposte a professionisti non assoggettate a ritenuta.

Le istruzioni del modello 770/2016 semplificato, affermano che “il mod. 770 semplificato deve essere utilizzato dai sostituiti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti”.

Come ben sappiamo, esistono regimi fiscali (es. D.L. 98/2011 o L. 190/2014) che non prevedono l’assoggettamento a ritenuta dei compensi percepiti. Ad esempio il regime dei forfetari L. 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi relativi al redditto oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Pertanto, il committente, al momento del pagamento, non effettua alcuna ritenuta.

Seguendo le istruzioni ministeriali fornite sia per la compilazione delle Certificazioni Uniche che per la redazione dei 770 semplificati possiamo ritenere corretto che i sostituti che corrispondono compensi sono obbligati a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche, includendo i dati relativi ai contribuenti minimi o forfetari per i quali non sono state operate ritenute. Tuttavia, solo i sostituti che hanno effettuato ed eventualmente versato le ritenute nei confronti di professionisti (che non abbiamo adottato particolari regimi fiscali agevolati), sono obbligati ad inviare il modello 770 semplificato.