L’art. 2 della Legge di Bilancio 2017 proroga al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986),  prevista per gli interventi:

  • di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;
  • di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
  • di ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • di cablatura degli edifici e di contenimento dell’inquinamento acustico;
  • di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • di adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;

In assenza di proroga la detrazione sarebbe tornata alla misura ordinaria del 36% nel limite massimo di spesa di 48mila Euro.

Attenzione: non è stato prorogato il credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per: l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme, contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali, valido dunque solo per l’anno 2016.

Con riferimento all’adozione di misure antisismiche la Legge di Bilancio 2017 modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per tali interventi, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del D.l. 63/2013, e inserendo i commi da 1-ter a 1-sexies nel medesimo articolo.

Il nuovo comma 1-bis prevede che per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, relative agli interventi antisismici realizzati su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del 50% per un ammontare massimo complessivo di 96mila Euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa (96mila Euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della detrazione.

Il nuovo comma 1-ter estende tali disposizioni anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3. In base alla nuova disposizione, qualora da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio:

  • ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • a due classi di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura dell’ 80% della spesa sostenuta.

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati saranno disposte da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28.02.2017.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni condominiali, la detrazione è aumentata al 75% (per una classe di rischio inferiore) e all’85% (per due classi di rischio inferiore) e la detrazione spetta per un ammontare massimo di spesa di 96mila Euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche (di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies) non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.