Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25, è stato abrogato il lavoro occasionale accessorio. I voucher erano uno strumento di pagamento molto utilizzato per retribuire, in ambito condominiale, quelle attività di carattere occasionale/accessorio quali la manutenzione del giardino o la pulizia delle parti comuni. Poiché dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare i voucher, si rende ora necessario ricercare soluzioni alternative che permettano di inquadrare giuridicamente questo tipo di prestazioni svolte in ambito condominiale.
Le soluzioni alternative ad oggi disponibili possono essere le seguenti:
– Lavoro a chiamata: Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti e soggiace a tutti gli obblighi ed adempimenti (diretti ed indiretti) propri del lavoro subordinato. Questa soluzione consente di retribuire il lavoratore solo per i giorni e negli orari in cui è necessaria la sua prestazione (la cosiddetta chiamata). Il rapporto di lavoro a chiamata è tuttavia sottoposto a diversi vincoli propri, quali , l’età del lavoratore, che deve avere meno di 24 anni o più di 55, la durata della prestazione che non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il datore di lavoro deve inoltre effettuate un’apposita comunicazione prima dell’inizio di ogni prestazione.
– Part-Time con clausole di flessibilità: Anche in questo caso si tratta di un rapporto di lavoro subordinato. Questa soluzione è sicuramente più costosa della precedente in quanto deve essere garantito un certo numero di ore lavorative e dunque un determinato compenso. L’instaurazione di un rapporto di lavoro part-time in condominio può essere considerato solo qualora la presenza e le prestazioni del lavoratore siano consistenti. Come per tutti i rapporti di lavoro, anche il condominio può usufruire, avendone diritto, di agevolazioni previste per le assunzioni.
– Lavoro autonomo occasionale: sono prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell’art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d’opera (con un singolo soggetto), e che, a prescindere dalla durata e dall’importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa. Al compenso andrà applicata una ritenuta d’acconto del 20%.