Il 12 marzo 2018 è stato l’ultimo giorno concesso dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere certificazioni uniche correttive ed integrative, destinate a confluire nella dichiarazione precompilata, senza incorrere in sanzioni.

Il sostituto potrà comunque effettuare l’invio ordinario o correttivo di Certificazioni Uniche, scontando una sanzione ridotta per singola Cu di 33,33 Euro, (fino ad un massimo di 20.000 Euro) entro 60 giorni dal termine, fissato al prossimo 7 maggio. Oltre tale data, l’invio di nuove certificazioni o la correzione di  certificazioni errate è punito con la sanzione amministrativa ordinaria di 100 Euro per singola Cu, (fino ad un massimo di 50.000 Euro, per ogni sostituto).

Per tale tipo di adempimento non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, ciò significa che le sanzioni saranno erogate per l’intero importo e comunicate direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora le certificazioni contengano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata modello 730, (quali lavoratori autonomi, professionisti, provvigioni e redditi diversi), il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31 ottobre 2018 analogamente a quanto previsto per modello 770, senza incorrere in alcuna sanzione.

Indipendentemente alla trasmissione telematica, il sostituto  è tenuto a consegnare la Certificazione Unica ai singoli percipienti in duplice copia entro il 31 marzo (spostato al 03 aprile 2018, perché il 31 marzo è giorno festivo).