L’Agenzia delle Entrate con Circolare 11/E/2018 del 18 maggio 2018, ha fornito nuovi chiarimenti relativi alla cessione del credito derivante dalla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti.
In particolare, nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato (quindi non per le cessioni dedicate agli incapienti o per i lavori antisismici), l’Agenzia chiarisce che per “gli altri soggetti privati” si devono intendere solo quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, quali a titolo di esempio, l’impresa esecutrice i lavori.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, il cessionario, classificabile tra “gli altri soggetti privati” può essere un altro soggetto titolare delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali (cioè un altro condòmino che ha sostenuto le stesse spese agevolate).
Questa interpretazione non riguarda per il momento, le cessioni dedicate agli incapienti o per i lavori antisismici.
Con riferimento al numero di possibili cessioni successive alla prima, la norma nulla diceva in proposito, lasciando quindi di fatto la possibilità di ripetere la cessione un numero anche infinito di volte. L’agenzia interviene ora sul punto stabilendo per tutte le possibili cessioni del credito (lavori verdi qualificati e antisismici o degli incapienti), un numero massimo di due cessioni dello stesso credito.