Proseguiamo con le novità più significative in materia fiscale relative alla legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018, è entrata in vigore il 01.01.2019 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novità.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO

Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto ai fini  dell’adeguamento o della sostituzione dei registratori di cassa da parte dei commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72.

A partire dall’1.1.2020, entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, introdotto dall’art. 17 del DL 119/2018, e i commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo.

A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l’attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio).

Il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente all’acquirente. Quest’ultimo potrà utilizzare il credito in compensazione, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:

  •  viene registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi;
  • risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

Le disposizioni attuative per l’erogazione del contributo saranno emanate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CREIDTO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – MODIFICHE

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

Misura differenziata in base alla tipologia di costi

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

In particolare, la misura del 50% si applica per:

  •  le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Tetto massimo

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Spese per materiali e forniture

L’agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Obblighi di certificazione

L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Decorrenza

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’a­ge­volazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”).

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti “solari”).

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Viene tuttavia modificata la misura dell’agevolazione.

Piccole imprese

Alle piccole imprese l’agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Medie imprese

Per le medie imprese, l’agevolazione spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Grandi imprese

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di:

  •  prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Ambito temporale

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  •  pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (C.D. SPORT BONUS)

Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta, di cui all’art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta:

  •  le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali agevolabili

Possono beneficiare dell’agevolazione le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Misura dell’agevolazione

Lo “Sport bonus” è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

  • nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d’impresa.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

VOUCHER MANAGER

Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Ambito temporale

Il voucher è riconosciuto per il 2019 e 2020 per i soggetti “solari”.

Misura dell’agevolazione

Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d’imposta agevolato:

  •  in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
  • entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d’imposta:

  •  in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
  • entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

NUOVA SABATINI RIFINANZIAMENTO

Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), per un ammontare di:

  • 48 milioni di euro per il 2019;
  • 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
  • 48 milioni di euro per il 2024.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1

Viene previsto un contributo:

– per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO2) fino a 70 g/km;

– per gli acquisti e immatricolazioni dall’1.3.2019 al 31.12.2021;

– qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal ven­ditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si trat­terebbe per l’acquirente di uno sconto sul prezzo).

Misura del contributo

La misura del contributo varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria ed è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.

Acquisto con rottamazione

Nel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a:

  • 6.000,00 euro, se le emissioni di CO2 del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
  • 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

Acquisto senza rottamazione

In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a:

  •  4.000,00 euro, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km;
  • 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

Credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importa­trici

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione me­dian­te il modello F24.

NUOVA IMPOSTA PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI

Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall’1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.

Misura dell’imposta

L’imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto in­quina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:

  • da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l’imposta è pari a 1.100,00 euro;
  • da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro;
  • da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro;
  • superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO

Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell’anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3 e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.

Misura del contributo

Il contributo:

  • è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2;
  • è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importa­trici

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d’imposta.

ACQUISTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI – UTILIZZO DEL CONTANTE

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile. In particolare, tale deroga è stata disposta per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

  •  da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
  • presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72).

In materia vengono apportate le seguenti novità:

  • il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del principio del “favor rei”, dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro;

la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.

MISURA DEL CANONE RAI

La misura del canone RAI per uso privato è fissata, a regime, in 90,00 euro annui (medesimo importo già fissato per gli anni 2017 e 2018).

ACCISE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Deve intendersi implicitamente abrogato l’art. 1 co. 234 secondo periodo della L. 190/2014, il quale aveva stabilito che si applicasse a decorrere dall’1.1.2019 la prevista riduzione del 15% del credito d’imposta relativo all’aumento delle accise per il gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto (art. 2 del DPCM 20.2.2014). La predetta riduzione non troverà dunque applicazione.

CARD CULTURA PER I DICIOTENNI

Viene prorogata anche per il 2019 la Card cultura elettronica, destinata ai soggetti:

  • residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
  • che compiono 18 anni nel 2019.

L’uso del bonus cultura è previsto per:

  • l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • l’acquisto di libri, musica registrata, titoli di accesso ai musei, a mostre e ad eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
  • sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.