La Risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016, ha chiarito che ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014, che ha introdotto l’obbligo di compensazione esclusivamente con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicano sanzioni.

Più precisamente, l’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014, ha disposto che dal 1° gennaio 2015 i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti e gli eventuali versamenti di ritenute effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.

Tale disposizione ha creato negli operatori del alcune problematiche relative di natura operativa, per cui alcuni sostituti non hanno potuto adeguarsi alla nuova normativa.

Di fronte a tale problematica e venendo in contro all’effettiva condizione di incertezza venutasi a creare, l’Agenzia delle entrate con Risoluzione 7/2016 ha disposto che non saranno sanzionate le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015.

 risoluzione 7/E del 28 gennaio 2016