Tra l’amministratore di condominio e i condòmini si instaura, come sostenuto da affermata giurisprudenza in materia, un contratto di mandato, in forza del quale l’amministratore può ricevere, in sintesi, somme di denaro per eseguire specifici pagamenti necessari a fare fronte alle spese di gestione (ordinaria/straordinaria) del condominio, secondo i bilanci approvati dall’assemblea. Ai sensi dell’articolo 1713 del Codice civile, al termine del contratto, l’amministratore deve rendere il conto della sua amministrazione e deve restituire le somme giacenti nelle casse condominiali nonché la documentazione amministrativa e fiscale e tutto ciò che ha ricevuto per dar corso al suo mandato.
In particolare, “l’obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell’entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione” (Cass. 14 novembre 2012 n. 19991).
Sulla base di questo principio una più recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 19826/2019) ha condannato un amministratore di condominio al risarcimento del danno per la violazione del contratto di mandato. In particolare, la Cassazione ha affermato che l’amministratore doveva essere ritenuto responsabile per non aver consegnato la documentazione relativa alla gestione, per non aver redatto il bilancio consuntivo e perché il nuovo amministratore, subentrato nell’incarico, non avendo ricevuto la documentazione necessaria, aveva redatto il bilancio preventivo solo sulla base di quella disponibile.
Il rendimento del conto, sotto forma di “bilancio consuntivo condominiale”, che rappresenta il valore contenuto nell’estratto del conto corrente alla chiusura di ciascun esercizio e il valore dei crediti/debiti derivanti dai conguagli contabili, funge, contemporaneamente, da atto riepilogativo della situazione finanziaria del condominio (dal punto di vista del funzionamento di quest’ultimo) e da elemento costitutivo del rapporto di mandato ovvero, la prova dell’avvenuta esecuzione del mandato stesso.