Con la risposta ad istanza di interpello n. 481 del 13.11.2019, in riferimento alla cessione del credito da detrazione per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, l’Agenzia delle Entrate afferma il seguente nuovo principio: la cessione dell’intera detrazione calcolata sui lavori edili delle parti comuni da parte del condòmino deve essere effettuata verso un solo cessionario e non verso diversi soggetti.

Per l’Agenzia dell Entrate, si tratta di un vero e proprio cambio di rotta rispetto a quanto affermato in precedenza dalla stessa. In particolare, nelle istruzioni relative alla “comunicazione spese di ristrutturazione” con la quale l’amministratore di condominio comunica all’amministrazione finanziaria le informazioni relative ai crediti ceduti (provvedimento del 6 febbraio 2019 n. 28213), al punto 4.3 del provvedimento n. 28213 era scritto “la sezione comprende per ogni condòmino cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari (per un massimo di 18)“. Tale descrizione suggeriva la possibilità di cessione del credito anche a più cessionari.

Con la risposta sopra richiamata, l’Agenzia dopo un breve excursus della normativa di riferimento, si sofferma ad analizzare il suo provvedimento del 28 agosto 2017 prot. n. 165110 al cui punto 3.2 si affermava che “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, […] per la quota a lui imputabile“, e al punto 3.3 stabiliva che “il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile“. Proprio dall’analisi di questi due punti l’Agenzia afferma che “l’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).”

La conclusione a cui si giunge è quindi che solo un cessionario, può ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante ad un condòmino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.