La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato l’entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio da applicare alla CU, previsto dal Decreto Semplificazioni inizialmente per il 2017 ma ora in vigore dal 1° gennaio 2016.Il Decreto Semplificazioni prevedeva per le CU tardive, omesse ed errate, una sanzione ridotta a 1/3 (di euro 100) per le CU ritrasmesse entro 60 giorni dal 7 marzo, e introduceva  un limite massimo di 50 mila Euro per singolo sostituto o  20 mila Euro in caso di sanzione ridotta a 1/3. Queste modifiche avrebbero dovuto andare a regime dal 2017, ma la Legge di Stabilità le ha anticipate al 1° gennaio 2016.
In più la legge Stabilità ha puntualizzato che con la CU sono telematicamente trasmessi tutti i dati fiscali, contributivi e relativi al conguaglio dell’assistenza fiscali utili all’amministrazione finanziaria per effettuare i controlli, e che tali dati sono equiparati a tutti gli effetti a quelli esposti nella dichiarazione del sostituto d’imposta.
Il risultato è che dal 1° gennaio 2016 alla CU si applica il seguente sistema sanzionatorio:
– 100 euro per singola CU omessa, tardiva o errata con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 50 mila Euro;

– nessuna sanzione se la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi 5 giorni;

sanzione ridotta a 1/3 (di 100 Euro, cioè 33,33 Euro) se la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni, con un limite massimo complessivo per anno e per sostituto d’imposta di 20 mila Euro.

Conseguentemente, decorsi 60 giorni dalla scadenza del 7 marzo, termine entro cui sarebbe comunque garantita la presentazione del 730, a fronte della correzione di una CU errata dovrebbe essere applicata la sanzione di 100 euro.

Rispetto a quanto avveniva con il 770 fino all’anno 2015 le differenze sono evidenti, infatti gli operatori avevano 5 anni per correggere i dati attraverso la dichiarazione integrativa (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione), o un anno in caso di integrativa con un maggior credito o minor debito (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo).
Da quest’anno alla CU si applica, sia un regime sanzionatorio più oneroso (100 euro per dichiarazione), sia termini e modi diversi per effettuarne variazioni (oltre i 60 giorni si applica la sanzione piena di 100 euro).
A fronte di questo aggravio sanzionatorio si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul concetto di CU errata che fa scattare l’applicazione della sanzione. Questo, soprattutto, in considerazione del fatto che nella CU ordinaria sono trasmessi anche dati che non hanno alcun impatto sulla dichiarazione dei redditi dell’anno a cui la certificazione si riferisce, e che quindi, se modificati e ritrasmessi, non comportano danni né per il contribuente né per il fisco.