L’art- 19 comma 1 del decreto legge 133/2014 dispone che la scrittura privata con cui inquilino e proprietario rivedono al ribasso il canone di locazione di un immobile non sconta l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016 ha chiarito che L’esenzione dall’imposta di registro e di bollo vale solo per l’accordo di riduzione del canone di locazione e non anche se si vuole riportare il canone al valore inizialmente pattuito.
Resta da chiarire come tassare il nuovo accordo. Sulla base della risoluzione 60/E del 28 giugno 2010, la scrittura privata con cui inquilino e proprietario intendono riportare il canone di locazione al valore inizialmente pattuito sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro e l’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio.