Entro lunedì 7 marzo, i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, le Certificazioni Uniche 2016 relative alle somme corrisposte nel 2015. Il nuovo adempimento è stato introdotto nell’anno 2015 per la predisposizione del modello 730 precompilato.
Entro l’ordinaria scadenza del 07 marzo devono devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni riguardanti i redditi che possono essere dichiarati con il 730 precompilato. Sono tali ad esempio:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016 riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato. Per tali tipologie di reddito l’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 2016, ha concesso la possibilità di inviare le Certificazioni Uniche 2016 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2016 Semplificato (il 1° agosto 2016, in quanto il 31 luglio cade di domenica). Per tali tipologie di redditi non sarà applicata alcuna sanzione.
Si tratta in particolare delle Certificazioni Uniche 2016 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.
In vista dell’imminente scadenza del termine ordinario, una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate su quanto affermato in occasione di Telefisco 2016 sarebbe più che mai opportuna.