Con Circolare del 02 Marzo 2016 n. 3/E l’Agenzia delle Entrate torna su suoi passi e affermando che, anche nei condomini minimi senza codice fiscale, si potranno effettuare interventi edilizi e di riqualificazione energetica su parti comuni, consentendo ai relativi condòmini di beneficiare delle rispettive detrazioni del 50-65%. Devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite con la Circolare n. 11/E del 2014 e con la Risoluzione n. 74/E del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.
Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che in presenza di un “condominio minimo”, inteso come edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, fossero applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Con risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 erano poi stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo effettuati nel 2014, senza aver richiesto il codice fiscale del condominio. La risoluzione aveva ribadito la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio ma era stato nel contempo evidenziato che sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali in esame, si applicava la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste italiane all’atto dell’accredito del pagamento.
Dopo ulteriori valutazioni e al fine di alleggerire gli adempimenti dei contribuenti, L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra richiamata, fa un passo indietro e chiarisce che non è più necessario che nella causale del bonifico venga indicato anche il codice fiscale del condominio, nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non abbiano provveduto all’apertura del codice fiscale del condominio. Questa agevolazione vale solo per i condomini minimi, cioè quelli senza amministratore perchè composti da un numero non superiore a otto condòmini.
I contribuenti, dunque, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.