L’agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 marzo 2016 n. 43434 ha definito le regole per la cessione della detrazione IRPEF dei condòmini ai fornitori che hanno effettuato i lavori di riqualificazione energetica. La cessione riguarda esclusivamente le spese sostenute dal condominio, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, per gli interventi di riqualificazione energetica (bonus del 65%), iniziati anche in anni precedenti, effettuati sulle parti comuni degli edifici.
I soggetti interessati sono coloro i quali, nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, e quindi nel 2015, non hanno un reddito abbastanza alto da pagare Irpef. L’agenzia individua precisamente questi soggetti nei condòmini pensionati che hanno un reddito lordo annuo 2015 non superiore a 8 mila euro, al netto dell’abitazione principale e di eventuali terreni (sino a 185,92 euro di rendita), e dei lavoratori dipendenti sino a 8 mila euro che beneficiano di detrazioni che assorbano tutta l’irpef dovuta. Lo scopo è spingere questi condòmini a votare in assemblea i lavori di riqualificazione che a loro sarebbero costati di più in quanto impossibilitati a beneficiare della detrazione.
La cessione del bonus del 65% può avvenire esclusivamente nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione stessa. In cambio i fornitori praticheranno uno sconto sulla fattura per un importo trattabile che al massimo potrà essere del 65% dell’importo. Il credito ceduto verrà utilizzato dai fornitori, in compensazione con qualunque debito fiscale, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10 aprile 2017. La quota non fruita nell’anno potrà essere utilizzate negli anni successivi ma non sarà possibile fare richiesta di rimborso.
La volontà, da parte dei condòmini aventi diritto, di cedere il proprio credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da apposita comunicazione (si presume anche successiva alla delibera stessa) inviata dal condòmino al condominio, il quale a sua volta è obbligato a trasmetterla ai fornitori.
I fornitori a loro volta comunicheranno al condominio in forma scritta, la volontà di accettare la cessione del credito quale pagamento parziale del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Il condominio (o meglio l’amministratore, oppure l’onere ricade su uno qualunque dei condòmini solidalmente), dovrà comunicare entro il 31 marzo 2017, alle Entrate (tramite Entratel, Fisco on Line, o intermediario abilitato) la spesa sostenuta nel 2016, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo ceduto da ciascuno di essi ed il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito. La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale. Inoltre il condominio, pena l’inefficacia della cessione, è tenuto a comunicare ai fornitori i dati di tale invio.
Se nel corso dei controlli verrà accertato che il credito non spetta, sarà recuperato con sanzioni ed interessi. I controlli potranno essere effettuati in capo ai condomini per la verifica della sussistenza dei requisiti ed in capo ai fornitori per il corretto utilizzo dei crediti.