Con la circolare circolare 20/E del 20/05/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla detrazione per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali (comma 88 legge 208/2015), specificando che possono beneficiare della detrazione del 65% per il risparmio energetico gli “interventi di controllo remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda  o di climatizzazione di unità abitative”, anche senza che il contribuente debba per forza eseguire altri interventi di riqualificazione energetica. A differenza di quanto previsto per gli altri interventi per i quali è possibile fruire della detrazione per il risparmio energetico, nel caso specifico la legge finanziaria non ha previsto alcun limite di spesa.

In sintesi,  possono fruire della detrazione del 65% gli interventi  «volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti», dunque, come riportato nella richiamata circolare, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, aventi le seguenti caratteristiche:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione del 65% per lavori di riqualificazione energetica richiede la presentazione della relativa pratica all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, il cui adempimento ad oggi pare non possa ancora essere effettuato per mancanza delle necessarie istruzioni operative.