Con risoluzione 64/E del 28.07.2016, l’Agenzia delle Entrate, ha affrontato il tema relativo al diritto alle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia in capo al convivente “more uxorio”  residente (non coniugato), che ha sostenuto la spesa stessa.
Per meglio comprendere la portata della richiamata risoluzione è opportuno effettuare un riepilogo dell’argomento.
Con circolare ministeriale n. 121/E dell 11.5.1998 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione compete anche al familiare che convive con il possessore dell’immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese dell’intervento edilizio. A tal fine, è necessario che le fatture ed i bonifici di pagamento siano intestati al familiare convivente.
Ai sensi dell’art. 5 del TUIR,  per familiare convivente si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per essi, così come riportato dall’Agenzia stessa (risoluzione 12.6.2002 n. 184 e circolare 20.4.2005), la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori ed il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è dato dalla condizione stessa di familiare convivente, non essendo necessario un ulteriore contratto di comodato. La condizione di convivente more uxorio non permette dunque di accedere ad alcuna detrazione

A seguito all’approvazione della L. 20.5.2016 n. 76 (che equipara il vincolo derivante dalle unioni civili fra persone dello stesso sesso a quello prodotto dal matrimonio), seppur la stessa assimilazione non sia stata disposta per le convivenze di fatto, vengono comunque estesi ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi (quale, ad esempio, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario) e sono riconosciuti al convivente superstite il diritto di abitazione, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
Sulla base della nuova normativa, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha mutato il proprio precedente. Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
in sostanza, vengono estese al convivente non coniugato le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Infine, come per i familiari conviventi, la disponibilità dell’immobile conseguente alla convivenza non necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.