Con D. Lgs 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) è stata rafforzata la tracciabilità del voucher lavoro. Gli imprenditori e professionisti che utilizzano il lavoro accessorio attraverso l’impiego di voucher (ad esclusione degli imprenditori agricoli oggetto di specifiche norme), devono effettuare una nuova comunicazione all’Ispettorato del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ogni prestazione.
Un obbligo comunicativo esisteva già prima dell’intervento correttivo ma era riferito ad una unica comunicazione per prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Ora, la comunicazione deve essere effettuata ad ogni utilizzo del voucher.
L’introduzione del nuovo obbligo di comunicazione è volto a garantire l’effettiva esecuzione della prestazione (anche ai fini assicurativi INAIL) nonché ad impedire comportamenti fraudolenti attraverso la giustificazione a posteriori di lavoratori privi di regolare contratto di lavoro.
Contenuto della comunicazione:
La nuova comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio di ogni prestazione (con comunicazioni multiple in caso di prestazioni in orari frazionati nel medesimo giorno) alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante sms o email, e deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- Dati anagrafici o in alternativa il codice fiscale del lavoratore;
- Luogo della prestazione;
- Giorno ed ora di inizio e di fine della prestazione;
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore sabato 08 ottobre 2016, tuttavia il decreto non fornisce alcuna informazione in merito al numero o la casella di posta da utilizzare per l’invio e non rinvia la sua attuazione ad appositi decreti ministeriali, ne consegue che i nuovi obblighi comunicativi sono immediatamente operativi.
Nella relazione di accompagnamento al decreto correttivo viene precisato che le comunicazioni preventive dovranno essere inviate utilizzando i canali già previsti per il lavoro intermittente, tuttavia nessuna conferma in tal senso è stata fornita dal Ministero competente.
In via prudenziale e fino a nuove comunicazioni ufficiali si consiglia dunque di utilizzare i medesimi canali previsti per il lavoro intermittente inviando la comunicazione preventiva tramite sms al n. 3399942256 oppure all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, in alternativa è comunque possibile utilizzare il canale telematico attualmente già previsto per la comunicazione preventiva prevista per i voucher, accedendo all’apposita sezione del sito INPS. Tutte le modalità sopra richiamate forniscono data certa alla comunicazione mettendo al riparto il committente da eventuali sanzioni connesse al mancato adempimento dei nuovi obblighi.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie ed il lavoro domestico. Anche il condominio, in quanto soggetto non imprenditore (messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016) non è soggetto ad alcuna delle nuove disposizioni introdotte dal decreto in commento.
Sanzioni:
Il decreto correttivo ha introdotto una nuova sanzione allo scopo di smascherare i datori di lavoro che evadono le norme fiscali e previdenziali. In caso di mancata comunicazione dei dati del lavoratore e della prestazione, i committenti rischiano sanzioni che variano dai 400 ai 2.400 euro a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. I committenti che pagano con voucher fino a 30 giorni a lavoratori che svolgono prestazioni continuate e non occasionali rischiano anche di incorrere in una sanzione fino a 9mila euro per lavoratore, aumentata del 20% in presenza di lavoratori stranieri o minori in età non lavorativa.
Si rammenta infine che all’utilizzo dei VOUCHER sono state poste precise limitazioni economiche che riguardano sia il committente che paga il voucher sia il lavoratore che li riceve in pagamento.
- Al lavoratore possono essere erogati VOUCHER in misura massima pari a000 Euro netti nel corso del periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento alla totalità dei committenti (il lavoratore sommando tutte le prestazioni eseguite nei confronti di tutti i committenti non può percepire più di 7.000 Euro netti pari ad Euro 9.333 lordi).
- Il committente imprenditore commerciale o professionale può erogare a favore di ciascun singolo lavoratore compensi non superiori a 2.020 Euro netti nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, pari a 2.693 Euro lordi.
Spetta al committente imprenditore o professionista l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico suindicato da parte del prestatore. A tal fine deve chiedere al prestatore una specifica dichiarazione riguardo al non superamento degli importi massimi previsti (7.000 euro netti annui), riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. Va sottolineato che l’acquisizione di tale dichiarazione del prestatore costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al committente, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio (in caso di effettivo superamento del detto limite).
Restano ferme tutte le norme già in vigore in materia.