Con D. Lgs 185/2016, correttivo del Job Act, sono state introdotte nuove disposizioni integrative e correttive connesse alle prestazioni accessorie (effettuate mediante l’utilizzo di voucher INPS).  Con la circolare 1/2016 del 17/10/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative per l’invio della comunicazione preventiva.

In particolare Il committente dovrà entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato alla circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 .

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i seguenti dati:

Per gli imprenditori non agricoli (imprese individuali, commercianti, società di persone e di capitali) e per i professionisti 

  1. dati del committente (dovrà essere indicato almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente), che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail;
  2. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  3. il giorno di inizio della prestazione;
  4. il luogo della prestazione;
  5. l’ora di inizio e di fine della prestazione.

per gli imprenditori agricoli (il contenuto della comunicazione è parzialmente diverso):

  1. dati del committente (dovrà essere indicato almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente), che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail;
  2. dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  3. il luogo della prestazione;
  4. la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Si rammenta che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie ed il lavoro domestico. Anche il condominio, in quanto soggetto non imprenditore (messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016) non è soggetto ad alcuna delle nuove disposizioni introdotte dal decreto in commento.

L’invio potrà essere effettuato indifferentemente sia mediante l’utilizzo di e-mail ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) e dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Si rammenta infine che resta in ogni caso ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).

Sotto l’aspetto sanzionatorio, viene confermata l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Tuttavia, qualora oltre alla mancata comunicazione preventiva non fosse stata effettuata la dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS, verrà applicata la maxisanzione per lavoro nero.