L’art.56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha introdotto il credito d’imposta a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica da amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
I soggetti che possono accedere ai contributi concessi ai sensi della Legge n. 221/2015 sono i titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di bonifica (rimozione e smaltimento) dell’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016.
Sono invece esclusi gli interventi su beni di proprietà di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, le società esercenti attività agricola, le associazioni senza personalità giuridiche, i titolari di redditi di lavoro autonomo (professionisti).
Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% delle spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, sostenute in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva.
L’ammontare massimo della spesa che può essere oggetto di agevolazione è di Euro 400.000,00 e pertanto il credito d’imposta spettante può raggiungere, in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato, al massimo Euro 200.000,00.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all’esaurimento dell’ammontare di risorse disponibili per i contributi.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro; non sono ammissibili a contributo dunque gli interventi di incapsulamento e confinamento.
Gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.
Rientrano nell’agevolazione le spesa per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati di:
- Lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- Sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. I lavori di cui all’intervento di bonifica per il quale si richiede il contributo devono essere inseriti in apposito piano di lavoro redatto secondo le disposizioni stabilite dal Ministero e devono essere comunicate alla ASL competente, che lo approva secondo le modalità previste.
Le domande devono essere presentate esclusivamente accedendo alla piattaforma elettronica sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it.
Per il beneficiario, il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima di tali quote è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Condizione necessaria per l’effettiva fruizione del beneficio concesso, risulta la posizione di regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria nei confronti degli obblighi contributivi verso INPS e INAIL. La verifica della regolarità della posizione contributiva dell’azienda verrà espletata, a cura dell’Agenzia delle Entrate, al momento dell’effettiva fruizione dei credito d’imposta concesso.