La Legge di Bilancio 2017 ha integrato l’art. 25-ter del DPR 600/73, introducendo i commi 2-bis e 2-ter, con specifico riferimento al condominio.

Con il nuovo comma 2-bis viene stabilito che il condominio  (in qualità di sostituto d’imposta) è tenuto al versamento della ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno. In altri termini, il versamento della ritenuta non è più dovuto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo, bensì al raggiungimento dell’importo minimo di 500 euro, o comunque entro il 30 giugno ed il 20 dicembre, qualora non venisse raggiunto il limite minimo di 500 euro.

Con il nuovo comma 2-ter viene invece introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal condominio.  La nuova disposizione prevede che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi al condominio, deve essere eseguito con modalità tracciabili, ossia mediante conti correnti bancari o postali, o attraverso altre modalità che consentano all’amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da 250 Euro a 2mila Euro.