In occasione di Telefisco 2017 l’Agenzia delle Entrate a fornito importanti chiarimenti in tema di ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta.
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto dal 1° gennaio 2017 che il versamento della ritenuta operata dal condominio non vada più effettuata entro il 16 del mese successivo se di importo inferiore a 500 Euro. Se l’importo delle ritenute è inferiore a tale soglia il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre. In caso di superamento del limite, invece, il versamento rimane al 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.
Il primo chiarimento fornito in occasione di Telefisco riguarda la decorrenza della nuova norma. L’Agenzia delle Entrate, precisa che la norma riguarda anche le ritenute effettuate a dicembre 2016 da versare nel 2017. Quindi l’obbligo di versare le ritenute a gennaio 2017 scatto solo in presenza di superamento della soglia di 500 Euro.
Il secondo chiarimento riguarda la modalità di calcolo della soglia di 500 Euro. A tal proposito l’Agenzia afferma che le ritenute operate devono essere sommate mese dopo mese e pagate nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata. Per rendere più chiara tale affermazione l’Agenzia fa il seguente esempio: se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro a marzo altre ritenute per 400 euro, il totale di 800 euro supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 aprile.
Terzo ed ultimo chiarimento riguarda l’obbligatorietà della norma. L’agenzia chiarisce che il condominio può continuare a effettuare il pagamento delle ritenute (anche se di importo inferiore a 500 Euro), secondo le scadenze ordinarie, e cioè entro il 16 del mese successivo, senza incorrere in sanzioni.