Con Circolare n. 8/E del 07 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti interpretativi relativi a vari quesiti ricevuti in occasione di incontri tenuti con la stampa specializzata.

In ambito condominiale sono state fornite alcuni chiarimenti in merito al versamento delle ritenute, alla comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e alla trasmissione delle CU.

Versamento cumulativo di ritenute fino a 500 euro

In tema di versamento delle ritenute operate dal condominio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ufficialmente quanto segue:

– l’art. 1 comma 36 della Legge di Bilancio 2017 ha effetto dal 1 gennaio 2017. Pertanto le ritenute del mese di dicembre 2016 andavano versate entro il 16 gennaio 2017 solo se le stesse superavano l’importo di 500 Euro.

– Ai fini della soglia dei 500 Euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Pertanto se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 Euro e a marzo ritenute per altre 400 Euro, entro il 16 aprile devono essere versate ritenute per 800 Euro.

– Il condominio può continuare a versare le ritenute operate entro il 16 del mese successivo anche se di importo inferiore a 500 Euro senza incorrere in sanzione.

Comunicazione delle spese per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo di parti comuni

Con riferimento al nuovo adempimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ufficialmente quanto segue:

– le specifiche tecniche prevedono che, nella comunicazione telematica per la trasmissione delle spese attribuite ai singoli condòmini, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto al quale è attribuito l’importo della spesa. Gli amministratori di condominio sulla base delle informazioni contenute nel registro dell’anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, comunicano, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento individuati come proprietari, nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento, locatari o comodatari. Nel caso in cui la spesa vada attribuita ad un soggetto diverso, come ad es. il familiare convivente, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice che individua le “altre tipologie di soggetti”. Questi soggetti vedranno riportate tali spese esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione. In questo ultimo caso sarà il contribuente ad aggiungere il dato nella dichiarazione dei redditi, se ne possiede i requisiti per la detraibilità.

l’amministratore di condominio deve comunicare, quale soggetto cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore non deve tenere conto del conto corrente utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

– Nel caso in cui il condòmino abbia versato solo parzialmente la quota condominiale relativa ai lavori per ristrutturazione, troverà tale importo esclusivamente nel foglio informativo relativo al proprio 730 precompilato. Il contribuente in presenza delle condizioni per la detraibilità potrà modificare la dichiarazione aggiungendo le somme versate al condominio entro la data di presentazione della dichiarazione.

Trasmissione Certificazione Unica

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato, quanto già precedentemente precisato dalla stessa con Comunicato Stampa del 03 marzo 2017, ed in particolare ha confermato che:

– l‘invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 07 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770.

Pertanto, qualora la CU contenga esclusivamente redditi 2016 per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del Modello 730/2017, allora la stessa potrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del Modello 770/2017 fissato al 31 luglio 2017, senza incorrere in sanzioni.