A seguito delle nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti, il sostituto d’imposta dovrà prestare particolare attenzione alla elaborazione della dichiarazione mod. 770/2017,  con riferimento all’obbligo di apposizione del visto di conformità nell’eventualità in cui il credito residuo al 31 dicembre 2016 risulti d’importo superiore a 5.000 Euro.

Con il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, è stato ridotto da 15.000 a 5.000 Euro il limite oltre il quale la compensazione dei crediti da ritenute, imposte, Iva ed Irap, è subordinata all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale e periodica (mod. 770, dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi ecc.). Il sostituto d’imposta che si trovasse in tale condizione dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un Caf, affinchè procedano a “vistare” la dichiarazione.

Si evidenzia che il credito maturato al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione già a partire dal 01 gennaio 2017. L’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che non è necessario attendere l’invio della dichiarazione modello 770/2017 (scadente il 31 luglio) prima di utilizzare il credito superiore a 5.000,00 euro in compensazione nel Mod. F24, ma è sufficiente che il sostituto d’imposta si ricordi di fare apporre il visto di conformità prima di procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 Euro senza l’apposizione del Visto di conformità, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere al recupero dell’intero importo del credito maggiorato di interessi e sanzioni. L’importo recuperato potrà essere nuovamente oggetto di nuova e successiva compensazione da parte del sostituto (previa apposizione del visto di conformità).

ll credito  soggetto all’obbilgo di apposizione del visto di conformità è indicato nel quadro SX rigo 4 colonna 6. La compilazione di tale rigo comporterà la compilazione dei righi SX32-SX33-SX34 per fornire l’indicazione circa la natura del credito e del relativo codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il relativo recupero (6781 per il credito da ritenute di lavoro dipendente; 6782 per il credito da ritenute di lavoro autonomo; 6783 per il credito da ritenute di capitale).

Si precisa che è cambiata la composizione grafica dei quadri ST-SV-SX , per accogliere le novità legate all’unificazione mod. 770 semplificato e ordinario (vedasi ns precedente articolo).

In particolare, il quadro SX non presenta più la griglia dei righi da SX5 a SX30 ed il rigo SX1 è composto, quest’anno, da 8 colonne:

Colonna 1: importo complessivo dei crediti di ritenute e di addizionali regionali e comunali restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro;

Colonna 2: ammontare complessivo dei versamenti in eccesso effettuati nel corso del 2016 e risultanti dai quadri ST e SV  ;

Colonna 3: importo del credito da assistenza fiscale restituito dal sostituto d’imposta ;

Colonna 5: ammontare complessivo del credito d’imposta pari all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di laovro autonomo corrisposto al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale;

Colonna 6: importo complessivo del credito riconosciuto per famiglie numerose;

Colonna 7: importo del credito per canoni di locazione di cui all’art. 16 del TUIR;

Colonna 8: importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito del conguaglio su premi di risultato;

Colonna 9: importo relativo all’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni sotto forma di capitali erogate in anni precedenti.

Il nuovo Rigo SX4 si articola su 6 colonne:

Colonna 2: credito derivante dal Modello 770/2016 per anno 2015;

Colonna 3: credito sorto nel 2016;

Colonna 4: credito indicato nel rigo SX4 colonna 2 utilizzato nel Mod. F24 con i codici tributo 6781/6781/6783 entro il 31.07.2017 più il credito indicato nel rigo SX4 colonna 3 utilizzato in compensazione nel Mod. F24 nel 2016 con i codici tributo 1627/1628/1629/1669/1671/1631/1632/1633/1634/3796/3797;

Colonna 5: credito emerso dal quadro Dl allegato al Mod. 770/2017 a seguito della presentazione, nel 2016, di una dichiarazione ultrannuale a favore del contribuente;

Colonna 6: credito residuo richiesto in compensazione nel Mod. F24 nel corso del 2017;

Colonna 7: credito residuo richiesto a rimborso.