Con Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta la nuova modalità di versamento all’Erario delle ritenute del 4% relative ai contratti di appalto di opere e servizi forniti al condominio, al raggiungimento dell’importo complessivo di 500 Euro. Con successivi interventi, l’Amministrazioni finanziaria ha chiarito che non costituisce illecito il versamento delle predette ritenute entro il consueto termine del 16 del mese successivo al pagamento della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha reso oggi disponibile il nuovo calendario con le scadenze da seguire per il versamento delle ritenute al 4%.

Scadenze:

  • Ritenute operate o che andavano operate dal 21 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 per ammontare inferiore a 500 Euro, versamento entro il 30 giugno 2018;
  • Ritenute operate o che andavano operate dal 01 luglio 2018 al 20 dicembre 2018 per ammontare inferiore a 500 Euro, versamento entro il 20 dicembre 2018;
  • Ritenute operate o che andavano operate dal 21 dicembre 2017 con il raggiungimento della soglia di 500 euro nei mesi intermedi fino a maggio 2018, versamento entro il 16 del mese successivo a quello di raggiungimento della soglia;
  • Ritenute operate o che andavano operate dal 1 luglio 2018 con il raggiungimento della soglia di 500 euro nei mesi intermedi fino a novembre 2018, versamento entro il 16 del mese successivo a quello di raggiungimento della soglia.

Casi particolari e nuove scadenze:

  • Raggiungimento della soglia dei 500 euro entro il 31 maggio, versamento entro il 16 giugno;
  • Ritenute operate o che andavano operate dal 1 giugno al 30 giugno, versamento entro il 30 giugno;
  • Raggiungimento della soglia dei 500 euro entro il 30 novembre, versamento entro il 16 dicembre;
  • Ritenute operate o che andavano operate dal 1 dicembre al 20 dicembre, versamento entro il 20 dicembre.
  • La ritenuta operata per prestazioni di lavoro autonomo pari al 20% (codice 1040) segue l’ordinario termine del 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo e non concorre a formare la soglia minima di 500 euro per il versamento cumulativo.

In ogni caso va sempre tenuto presente che la soglia dei 500 Euro si riferisce all’ammontare complessivo delle ritenute, riferite sia ai codici tributo 1019 che 1020.

Si rammenta che nei casi di pagamenti effettuati con bonifico speciale legato alle detrazioni fiscali, l’amministratore non deve operare alcuna ritenuta d’acconto, ancorché indicata in fattura dal fornitore, in quanto sarà la banca ad operare la ritenuta del 8%.

La ritenuta di acconto del 4%, così come quella del 20% a carico dei professionisti, non deve essere applicata anche nel caso il cui il beneficiario operi con un regime di vantaggio come quello dei minimi o forfettari.