La fatturazione elettronica, già in vigore per le operazioni poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione, è stata resa obbligatoria non solo per le operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA (B2B), ma anche per le operazioni poste in essere nei confronti di privati cittadini (B2C).
La normativa già in vigore sulla fatturazione elettronica prevede quanto segue:
- Emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto pubblico;
- Emissione della fattura elettronica obbligatoria dal settembre 2018 nei confronti dei soggetti extra-UE per quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax free shopping (ai sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193);
- Emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.
Vediamo ora di esaminare più in dettaglio le novità da un punto di vista della decorrenza degli obblighi:
1 luglio 2018
Dal primo luglio 2018 l’obbligo di emissione della fattura elettronica e delle note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/72, riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto:
- le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore;
- le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un’amministrazione pubblica.
L’esigenza è quella di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e contrastare le frodi IVA che possono insinuarsi nelle varie fasi della filiera.
Si ricorda che la fattura elettronica è una normale fattura emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare l’autenticità dell’originale, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione pari a 10 anni.
1 settembre 2018
L’obbligo della fatturazione elettronica in ambito tax free shopping è stato introdotto dall’art. 4-bis del Decreto n. 193/16 e riguarda l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per le cessioni di beni di importo superiore alla soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto vendita.
Infatti l’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72 dispone che “Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.”
Si tratta di un’importante misura di stimolo del commercio internazionale, volta ad attirare consumatori e favorire il turismo, in quanto il tax free shopping è un’agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea che consente loro, di richiedere a rimborso l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia.
Si ricorda che per l’agevolazione prevista con il tax free shopping, è necessario che per l’acquisto in Italia:
- il bene sia acquistato da un privato cittadino;
- l’acquisto riguardi beni, e non di servizi, di importo superiore a 154,94€ IVA inclusa;
- il bene sia destinato al consumo personale o familiare;
- il bene sia trasportato nei bagagli personali al di fuori della Comunità Europea entro 3 mesi dall’acquisto;
- venga emessa regolare fattura.
1 gennaio 2019
Con l’approvazione al Senato del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” l’emissione della fattura elettronica da opzione diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, ed ora anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso.
Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.
Con riferimento alle predette scadenze di decorrenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica si ricorda che, in caso di inosservanza dell’obbligo trovano applicazione le misure previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Dal 1° gennaio 2019, tutti i titolari di partita IVA (indipendentemente dalla forma giuridica) saranno soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, restano esclusi solo i soggetti individuali in regime forfettario o di nuove iniziative produttive. Risulta evidente la necessità di dotarsi degli strumenti necessari all’espletamento di tale, ineludibile obbligo.