Con l’art. 1, comma 3, Finanziaria 2018, il Legislatore ha modificato gli artt. 14 e 16, DL n. 63/2013 introducendo disposizioni riguardanti i controlli effettuabili da parte dell’ENEA su interventi di riqualificazione degli edifici, per i quali i contribuenti hanno usufruito di detrazioni fiscali.
In attuazione di tale previsione, è stato recentemente pubblicato il decreto che disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettuerà i controlli, sia documentali che “sul posto”, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi in esame.
L’art. 2 del citato Decreto dispone che, entro il 30.6 di ciascun anno, ENEA elabora un programma di controlli a campione sulle istanze presentate tramite il proprio sito Internet per accedere alla detrazione fiscale, relative ad interventi conclusi entro il 31.12 dell’anno precedente.
Il campione soggetto a controllo potrà essere al massimo pari allo 0,5% delle istanze caricate sul portale ENEA e sarà determinato in relazione a pratiche:
- riguardanti interventi che danno diritto ad un’aliquota di detrazione più elevata;
- che presentano la spesa più elevata;
- che presentano criticità sui requisiti di accesso alla detrazione e sui massimali dei costi ammessi.
ENEA trasmette all’Agenzia delle Entrate una relazione motivata riguardante gli
accertamenti eseguiti, al fine di consentire a quest’ultima di valutare l’eventuale decadenza dal beneficio fiscale nei casi di esito negativo dei controlli effettuati.
Qualora dalla verifica emergano discordanze o irregolarità nella documentazione tecnica rilasciata dai professionisti firmatari della stessa, ENEA potrà darne segnalazione all’Ordine di appartenenza, per l’attivazione delle relative azioni di responsabilità.
Con riferimento alla modalità di svolgimento dei controlli documentali:
- ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo tramite raccomandata A/R / PEC al soggetto beneficiario della detrazione o all’amministratore di condominio in caso di interventi su parti comuni condominiali;
- il soggetto beneficiario o l’amministratore di condominio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, deve trasmettere via PEC all’indirizzo enea@cert.enea.it, in formato PDF, la documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato, dall’amministratore di condominio o dal beneficiario della detrazione. La documentazione oggetto di richiesta sarà oggetto di apposito decreto ad oggi non ancora pubblicato in G.U.
- Entro 90 giorni ENEA comunicherà l’esito del controllo.
Con riferimento alla modalità di svolgimento dei controlli “in loco”:
- almeno 15 giorni prima, ENEA comunica tramite raccomandata A/R – PEC, luogo, data, ora e nominativo dell’incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta, il sopralluogo può essere rinviato, per 1 sola volta, fermo restando che va comunque effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione;
- è previsto che lo svolgimento del sopralluogo avvenga in presenza del beneficiario, dell’Amministratore di condominio o del tecnico firmatario della relazione di fine lavori (quando pertinente);
- nell’ambito del sopralluogo i tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, rilievi fotografici ed ogni altra informazione ritenuti utili all’attività di controllo.