Con la risoluzione 67/E/2018 pubblicata ll 20 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’esclusione dalla compilazione del quadro AC delle somme pagate dal condominio per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione degli edifici in quanto soggetto a ritenuta alla fonte operata da banche e poste.
In particolare:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.M. 12.11.1998 l’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente (nel quadro AC nella propria dichiarazione dei redditi o nel quadro K del modello 730):
- Il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica di ciascun condominio;
- Il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare di ciascun fornitore.
Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas,
- per ogni singolo fornitore, i dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro,
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.
Si rammenta che all’art. 25 del D.L. 78/2010, dal 01 gennaio 2015 è stata introdotta una ritenuta a titolo di acconto operata da Banche e Poste Spa, in presenza di pagamenti relativi ad opere ed interventi per i quali il contribuente intende usufruire del recupero edilizio e riqualificazione energetica. Per tali interventi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’amministratore di condominio non deve operare la ritenuta del 4% prevista per appalti di opere e servizi e la ritenuta del 20% per prestazioni professionali.
La mancata applicazione della ritenuta nel caso sopra prospettato ha determinato un dubbio di natura interpretativa sulla compilazione del quadro AC della dichiarazione dei redditi (quadro K del modello 730), ovvero:
- Nel quadro AC (o quadro K), l’amministratore di condominio deve includere i fornitori per i quali il condominio non abbia operato alcuna ritenuta, ma la medesima sia stata operata da banche o poste;
- Nel quadro AC (o quadro K), l’amministratore di condominio non deve includere i fornitori per i quali il condominio non abbia operato alcuna ritenuta, ma la medesima sia stata operata dalla banche o poste.
Con la risoluzione 67/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi possa non essere compilata da parte dell’amministratore condominiale nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche o Poste Spa una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.