L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello presentato da un contribuente, fornisce un interessante interpretazione in materia di detrazione fiscali legate all’ecobonus. In particolare afferma che, il soggetto che paga tutte le spese per una parte comune (con il consenso degli altri condòmini) ha diritto alla detrazione sull’intero importo, anche se la sua quota millesimale è inferiore.

L’interpellante sottoponeva questo quesito all’Agenzia delle Entrate:

“ALFA” fa presente che in data …. ha iniziato i lavori di rifacimento del tetto a copertura dell’edificio nel quale vi sono 4 appartamenti (posseduti da 6 soggetti in quanto 2 appartamenti sono posseduti in quote del 50%). L’istante precisa di essere l’unico proprietario della mansarda (riscaldata) e che quest’ultima è l’unica unità immobiliare avente l’intero tetto come soffitto. L’intervento di riqualificazione energetica è stato effettuato dopo la convocazione di preventiva assemblea, in cui l’istante ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione di tutti i proprietari all’effettuazione dei lavori sostenuti a titolo personale. L’interpellante precisa di avere ricevuto conferma dai consulenti del Front Office dell’ufficio Territoriale di …. dell’Agenzia, della possibilità di avvalersi del meccanismo della cessione del credito. Di conseguenza, l’istante ha individuato il costruttore disponibile alla ricezione del credito, operando secondo quanto stabilito nella guida dell’Agenzia e dell’ENEA. Alla data di presentazione dell’istanza di interpello, i lavori sono stati eseguiti e risultavano pagati solo gli acconti; il saldo, invece, doveva essere ancora pagato. L’interpellante chiede se, effettuando il pagamento del 35% della somma complessiva entro ….dicembre 2018, possa cedere il credito pari al 65% dell’intero ammontare.

Dal quesito si evince chiaramente che l’intervento di risparmio energetico era legato all’esigenza personale del singolo proprietario e per questo lo stesso aveva ottenuto il sì unanime dell’assemblea condominiale all’esecuzione dell’opera.

Il problema però era la Circolare delle Finanze 57/E del 1998 che affermava che, in caso di spese intervenute su parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà. Sulla base di questo orientamento e del principio secondo il quale la detrazione spetta solo ai condòmini che abbiano versato regolarmente le loro quote, l’interessato avrebbe potuto detrarre solo la quota di spesa relativa ai suoi millesimi di proprietà mentre le altre quote sarebbero andate perdute dal punto di vista fiscale, dato che gli altri condòmini non avevano pagato la spesa.

L’Agenzia per rispondere al contribuente richiama il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall’art. 1123 del codice civile, il quale prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. ”. L’Agenzia prosegue chiarendo che, quanto affermato dalla circolare delle Finanze n. 57/E del 1998 possa essere superato a condizione che, in conformità al citato art. 1123 del cod. civ, l’unanimità dei condomini abbia acconsentito all’esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte dell’interpellante, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali. Dato il verificarsi di questa condizione, secondo l’Agenzia, il contribuente ha diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà.

Questa interpretazione consente al contribuente di procedere anche alla cessione del credito spettante, a condizione che l’amministratore di condominio esegua gli adempimenti disposti dalla normativa in materia.