L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31 luglio 2019, ha reso di fatto operativo quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Crescita (DL 34/2019), ovvero la possibilità di cedere il credito all’impresa esecutrice dei lavori, per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, mediante lo sconto diretto in fattura. Tale opzione permette ai consumatori di sostenere esclusivamente la quota di spesa al netto della detrazione spettante. La parte corrispondente al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato dal fornitore, attraverso l’apposita procedura definita dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento sopra citato.
I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori. L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione è effettuata dal contribuente utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure presentando un apposito modulo direttamente agli sportelli dell’Agenzia.
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, la comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente dall’amministratore di condominio, attraverso il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata (comunicazione spese di ristrutturazione e riqualificazione).
Lo step successivo deve essere gestito invece direttamente dal fornitore, il quale, per recuperare lo sconto che ha praticato al proprio cliente, deve darne conferma all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita funzionalità presente nell’area riservata.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dal fornitore in compensazione tramite modello F24 in cinque rati annuali di pari importo, oppure potrà essere ceduto a sua volta ai propri fornitori (con esclusione di banche ed altri intermediari finanziari). Nel caso in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente, la quota di credito che non è utilizzata nell’anno, potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non potrà mai essere richiesta a rimborso.