L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 ha fornito i primi chiarimenti in materia di compensazione dei crediti d’imposta in F24 alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019.
In particolare viene stabilito:
– l’estensione ai crediti utilizzati in compensazione orizzontale (ad es. IVA con IRPEF) tramite Mod. F24 per importi superiori ad Euro 5.000, annui relativi ad imposte sui redditi e IRAP, addizionali e imposte sostitutive, dell’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il credito. Dunque prima di poter utilizzare il credito, è necessario che venga trasmessa la dichiarazione (es. redditi), dalla quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione;
– l’ampliamento delle ipotesi di compensazioni di crediti d’imposta da effettuarsi mediante la presentazione del Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Fisco on line ed Entratel). Tale disposizione comporta l’obbligo di presentare il Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia anche nel caso di:
– utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta (ad es. condominio);
– per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di Partita IVA.
OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Con riferimento alla preventiva presentazione della dichiarazione per l’utilizzo in compensazione orizzontale (ad esempio IVA con IIRPEF), tramite Mod. F24, dei crediti per importi superiori ad euro 5.000, l’Agenzia chiarisce con Risoluzione n. 110 del 31.12.2019, che è obbligatorio soltanto per i crediti relativi alle seguenti categorie:
– Imposte sostitutive;
– Imposte sostitutive sui redditi e addizionali;
– IRAP;
– IVA
Si sottolinea che non si riscontra alcun codice tributo relativo a crediti del sostituto d’imposta (codici tributo 6781. 6782, 6783). Ciò vuol dire che tali crediti, sebbene di importo superiore ad euro 5.000 potranno continuare ad essere recuperati nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione anche prima del termine di presentazione della dichiarazione (Mod. 770) dalla quale i predetti crediti emergono (pertanto anche prima del 31 ottobre).
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE MOD. F24
L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici Fisco on Line e Entratel per la presentazione dei mod. F24 riguarda tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) e sostituti d’imposta qualora espongano, sui predetti modelli, la compensazione orizzontale dei crediti rientranti nelle seguenti categorie:
– Imposte sostitutive;
– imposte sui redditi e addizionali;
– IRAP;
– IVA;
– agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
– sostituti d’imposta.
Pertanto rientrano in tale obbligo i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta quali ad esempio:
– crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto;
– crediti da 730;
– Bonus Renzi;
– crediti che derivano dal Mod. 770 (cod. tributo 6782-1628);
Resta inoltre fermo, indipendentemente dalla tipologia di compensazione (orizzontale/verticale), l’obbligo di presentare il Mod. F24 a saldo zero esclusivamente attraverso i servizi telematici.
La risoluzione n. 110/2019 non fa invece alcun riferimento alla decorrenza del nuovo obbligo. A tal riguardo va detto che il DL n. 124/2019 è entrato in vigore lo scorso 27 ottobre 2019 pertanto i suoi effetti dovrebbero essere già in vigore da quella data. Tuttavia alla luce dell’emanazione della Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenente i chiarimenti attuativi e le tabelle con tutti i codici tributo, per la cui compensazione vige l’obbligo di presentazione del mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici, è necessario che coloro che non si sono ancora adeguati alle nuove disposizioni lo facciano obbligatoriamente entro la scadenza del prossimo modello di pagamento (16 gennaio 2020).