È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2020”, c.d. Finanziaria 2020, contenente interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020. Riportiamo in sintesi le conferme e le novità relative agli immobili.
PROROGA DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che lì cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- Schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
Con il dl Milleproroghe viene confermata la proroga del bonus verde per il 2020, ovvero della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Viene confermato l’impianto normativo senza modifica alcuna.
INTRODUZIONE DEL NUOVO “BONUS FACCIATE”
La legge di bilancio per il 2020, ha previsto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, che risulta essere molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti di sorta.
L’agevolazione, introdotta dai commi 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.
La detrazione è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
La norma non fornisce una definizione puntuale di facciata. Nel linguaggio comune con tale termine si intende generalmente il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro. La facciata rappresenta, quindi, l’involucro esterno e visibile dell’edificio. Considerata la formula generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche se le facciate non riguardano i condomìni (ad esempio, le ville private e le villette a schiera), a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.
In relazione alla tipologia di interventi la detrazione spetta per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici.
In relazione all’ubicazione degli immobili, possono fruire del c.d. “bonus facciate” soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 definite come:
– “zona A: le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– zona B: le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si
considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%
(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Le informazioni relative alle zone di ubicazione dell’edificio sono fornite dagli uffici tecnici dei singoli Comuni.
Con riguardo poi ai soggetti che possono beneficiare della nuova agevolazione, la norma stabilisce genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda; di conseguenza, la detrazione dovrebbe interessare sia i soggetti IRPEF che quelli IRES.
“SCONTO IN FATTURA”- EFFICIENZA ENERGETICA E SISMABONUS – ELIMINAZIONE
In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2020, sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
- L’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
- Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.
Il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominialia decorrere dall’1.1.2020 è circoscritto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000. Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – MANCATA PROROGA
Nella legge di bilancio NON è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.