Entro il 09.03.2020 (il 07.03 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU), dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, diversi e locazioni brevi. La trasmissione all’Agenzia può avvenire entro il 02.11.2020 (il 31.10 cade di sabato), se la certificazione riguarda esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi di lavoro autonomo e d’impresa). Il sostituto d’imposta è inoltre tenuto a consegnare la Certificazione unica ai percipienti entro il 31.03.2020.
Con specifico riferimento alla certificazione relativa redditi di lavoro autonomo, si segnala nel campo 6 “codice altre somme non soggette” è stato aggiunto il codice “8” oltre al codice “7” già presente nel modello dell’anno precedente. Le istruzioni alla compilazione della Certificazione unica specificano in particolare che:
- Il codice 7 deve essere utilizzato in presenza di “... altri redditi/compensi non soggetti a ritenuta, ma che costituiranno reddito per il percettore in sede di dichiarazione dei redditi”;
- il codice 8: deve essere utilizzato in presenza di”… redditi esenti o somme che non costituiscono reddito tassabile in sede di dichiarazione dei redditi”.
La suddivisione del vecchio codice 7 nei nuovi codici “7” e “8”, comporta operativamente quanto segue:
- Per le fatture contenenti importi soggetti a ritenuta ed importi non soggetti, quali le spese anticipate in nome e per conto, queste ultime vanno indicate utilizzando il nuovo codice “8”;
- Per le fatture contenenti compensi non soggetti a ritenuta (contribuenti minimi e forfetari) e importi non soggetti quali le spese anticipate in nome e per conto e l’imposta di bollo , sarà necessario utilizzare due pagine della Cu:
- la prima con il codice 7 relativo ai compensi non soggetti a ritenuta;
- la seconda con il codice 8 relativo alle spese anticipate all’imposta di bollo.
Tale ulteriore complicazione appare superflua, oltre che costringere a rivedere quanto contabilizzato nel corso del 2019 al fine di suddividere le somme oggetto delle 2 certificazioni. Si auspica pertanto un chiarimento a stretto giro da parte dell’Agenzia delle Entrate.