Il Decreto Rilancio n. 34/2020 ha incrementato l’ecobonus dal 65% al 110%, al verificarsi di determinate condizioni (miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e esecuzione di uno dei cosiddetti interventi trainanti stabiliti all’art. 119). Dal dettato normativo tuttavia si coglie un’importante novità relativa ai beneficiari del super bonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, in particolare imprese e lavoratori autonomi.
Con l’art. 119 del D.L. Rilancio, la norma non pone limitazioni soggettive od oggettive all’accesso alla detrazione: il condomino potrebbe essere una persona fisica che detiene l’immobile nella sfera imprenditoriale o professionale, oppure una persona giuridica, e l’immobile potrebbe essere anche non abitativo, ad esempio un C/1 (negozio o bottega), C/3 (laboratorio per arti e mestieri), A/10 (ufficio) e altro ancora. Ma ancora più interessante è il fatto che lo stesso principio vale ora anche per i condomìni a non prevalente destinazione abitativa, quali ad esempio gli edifici composti prevalentemente da uffici o negozi, con addebito delle spese comuni ai proprietari che potrebbero essere privati, imprese e professionisti, anche per tale tipologia di condomìni vige la possibilità di applicare il superbonus del 110%.
La quota parte della spesa dell’intervento, addebitata dal condominio all’impresa/lavoratore autonomo sulla base dei millesimi, darà diritto a fruire della detrazione da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, oppure di poter usufruire delle altre possibilità offerte dallo stesso decreto Rilancio, come la cessione del credito o lo sconto in fattura, previste dall’articolo 121 del decreto.
Lo stesso principio vale anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta il sismabonus potenziato al 110%, indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile e dal soggetto proprietario.
Anche la detrazione al 90% per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A e B – sulle spese documentate sostenute nel 2020 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 per le società con esercizio a cavallo d’anno) – spetta per gli immobili strumentali detenuti dalle imprese, Irpef o Ires che siano. Si ricorda che tali interventi non hanno limiti di spesa ai fini della detrazione, diversamente da tutte le altre agevolazioni che prevedono un tetto massimo di spese per unità immobiliare.
Così come affermato dalla Circolare 2/E dell’agenzia delle entrate anche il sismabonus “ordinario”, nelle sue diverse percentuali (50,70, 75, 80 o 85%), può essere fruito dai soggetti passivi sia Irpef che Ires, per le spese degli interventi agevolabili eseguiti su qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo per l’abitazione principale) e sugli immobili adibiti ad attività produttive ubicati in una delle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.