Nella giornata di sabato 08 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 24/E relativa alle modalità di fruizione del Superbonus (110%). Oltre alla circolare menzionata, sono state pubblicate, inoltre il provvedimento attuativo, nonché la modulistica e e le istruzioni, contenenti le disposizioni operative per richiedere, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Già qualche giorno fa il Ministero dello Sviluppo Economico,aveva pubblicato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione tecnica agli organi competenti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, ed ora con la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate il quadro complessivo del Superbonus ha preso forma.

Con la Circolare 24/E vengono forniti alcuni importanti chiarimenti sull’efficacia del Superbonus. In particolare, le spese sostenute per gli interventi trainanti
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di
vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Quindi, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (come il “cappotto termico”) a marzo 2020 e pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare del 110% neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) anche se i relativi pagamenti siano effettuati dopo il 1° luglio 2020.

Ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento). A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire: ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus; ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus:
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per gli interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza degli edifici che aprono la strada al superbonus del 110%, la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Il visto dovrà infatti attestare i dati relativi alla documentazione che testimoniano l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Occorre ricordare, infatti, che per i lavori sul cappotto termico o per la sostituzione delle caldaie occorre prima di tutto ottenere da tecnici abilitati l’asseverazione sul rispetto dei requisiti previsti per il miglioramento energetico dell’immobile e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Asseverazione che dovrà essere rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale nei casi di interventi per la riduzione del rischio sismico. per ottenere il visto di conformità sarà sufficiente rivolgersi ai professionisti abilitati.

La prima data utile per esercitare la scelta dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è il 15 ottobre prossimo. L’opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori. Stati di avanzamento che per il superbonus del 110% non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e dovranno riferirsi ognuno ad almeno il 30% dello stesso intervento. Nei casi di interventi di efficienza energetica l’opzione potrà essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Per gli anni successivi il termine per l’invio del modello è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.