Il c.d. “Decreto Rilancio” n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, ha introdotto nel nostro sistema fiscale una nuova detrazione fiscale nota come Superbonus 110%. Dopo la conversione in Legge, sull’argomento si è espressa l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 24/E del 08 agosto 2020. Tuttavia la complessità della norma e le mille sfaccettature tipiche della realtà quotidiana, spingono l’Agenzia delle Entrate ad intervenire costantemente sulle modalità di applicazione della detrazione fiscale in particolari fattispecie. Di seguito esaminiamo alcune nuove prese di posizione dell’Agenzia tramite risposte ad interpelli, che si precisa, non hanno valore di giurisprudenza ma rispondono a casi specifici.

Risposta interpello n. 397 del 23.09.2020

La richiesta di chiarimenti proviene in questo caso direttamente da un Comune che chiede lumi sulla possibilità di realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell’edificio (beneficiando della detrazione del 90%), adibito a sede istituzionale e a uffici dell’ente, e più in generale a tutte le tipologie di contribuenti, anche se non soggetti all’imposta sul reddito, ivi compresi gli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’articolo 74 del d.P.R. n. 917 del 1986. Il Comune chiede inoltre se gli enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell’IRES, possano beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate in credito di imposta, oppure procedere alla cessione del credito maturato a terzi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito è negativa. L’Agenzia afferma che “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR. Tali soggetti non possono neanche esercitare l’opzione che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare“.

L’Agenzia con questa risposta di fatto preclude a tali soggetti (in quanto privi di reddito imponibile) la possibilità di cedere la detrazione o chiedere lo sconto in fattura, non solo al bonus facciate citato nell’interpello, ma anche tutti gli altri bonus fiscali (ecobonus, sismabonus, superbonus).

Risposta interpello n. 408 del 24.09.2020

Il quesito è posto da un proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a quattro piani, che intende usufruire dell’agevolazione legata al Superbonus. Il contribuente precisa che l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (cd. cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio. Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti. L’istante chiede, quindi, se può avvalersi dell’agevolazione prevista dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile. L’istante chiede, altresì, se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, possa avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.

L’Agenzia risponde al quesito del contribuente richiamando gli elementi fondamentali per accedere alla detrazione, ed in particolare quest’ultima spetta per “gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”. In tale circostanza, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, sarà possibile accedere alla detrazione del 110% purché si verifichi sia il doppio salto di classe energetica sia che i lavori, interessino più del 25% della superficie disperdente lorda. Nell’ultima parte dell’interpello l’Agenzia spiega anche che “con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare, si fa presente che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante. L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione”.

Risposta interpello n. 411 del 25.09.2020

Con il presente interpello il contribuente chiede all’Agenzia chiarimenti sull’applicazione del bonus facciate in condominio per specifici lavori, ed in particolare: – rimozione pavimentazione esistente; – impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione; – rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; – rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.

In questo caso la risposta dell’Agenzia è completamente positiva. Richiamando la circolare n. 2/E del 2020, l’Agenzia afferma che tutti i lavori indicati dal contribuente rientrano nell’alveo degli interventi che possono usufruire del bonus facciate in quanto realizzati sulla struttura opaca verticale. Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, “la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione. Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura“.