Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, nell’ambito della quale, con riferimento alle detrazioni per gli interventi edilizi è prevista:
- la conferma delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché dei c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili” (quest’ultimo con l’aumento a € 16.000 della spesa agevolabile);
- l’istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo “bonus idrico”, pari a € 1.000, per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto / limitazione di flusso d’acqua;
- la conferma, con una serie di modifiche e implementazioni, della nuova detrazione del 110%.
Si espongono in dettaglio le misure previste per ogni singola detrazione.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E’ stato prorogato al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica al fine di usufruire dei limiti di detrazione (50% 65%) già previsti per l’anno 2020. la proroga è stata confermata anche per gli interventi di acquisto e posa in opera;
O di schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
O di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
O di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
E’ stato prorogato al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%),
al fine di usufruire dei limiti di detrazione (50%) e dei massimali di spesa (€ 96.000) già previsti per l’anno 2020.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che provvede alla loro vendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l’art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (sisma bonus) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
DETRAZIONE PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA
Viene introdotto il nuovo comma 3-bis all’art. 16-bis, che prevede la detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
BONUS MOBILI
E’ stato prorogato al 31.12.2021 anche il bonus mobili. Si ricorda che tale detrazione può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. La novità è relativa al massimale di spesa agevolabile, che passa dagli attuali 10.000 Euro a 16.000 Euro.
BONUS FACCIATE
Viene confermato fino al 31.12.2021 anche il “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
BONUS IDRICO
Una delle novità della Legge di Bilancio 2021 è il cosiddetto Bonus idrico riconosciuto a favore delle persone fisiche residenti in Italia e pari a Euro 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine pari a 20 milioni (con un apposito decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di
O sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
O sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In particolare il nuovo beneficio spetta per:
O la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
O la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
O la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
BONUS VERDE
La Legge di Bilancio 2021 ne dispone la proroga per il 2021. Il bonus verde consiste nella detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
O “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
O realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
SUPERBONUS DEL 110%
Per quanto riguarda la detrazione relativa al 110%, la Legge di Bilancio ne amplia l’ambito di applicazione, ed in particolare:
1) Termini
La detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);
Nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5). Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.
2) Interventi agevolabili
La detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:
O tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
O tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
La detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della
detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:
O la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
O la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
– € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
– € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine;
considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
3) Tipologia di Immobili
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
O un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
– impianto per l’approvvigionamento idrico;
– impianto per il gas;
– impianto per l’energia elettrica;
– impianto di climatizzazione invernale;
O oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache si consegua una classe energetica in fascia A.
4) Delibere condominiali
Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:
O l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame;
O gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
O l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;
il comma 9-bis dell’art. 119, introdotto ad opera dell’art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Con la Legge di Bilancio 2021 è disposto inoltre che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
5) Assicurazione attestazioni e asseverazioni
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; garantisca, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.
6) Pubblicità fruizione detrazione 110%
La Legge di Bilancio dispone che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
7) Sconto in fattura / cessione del credito
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, è stato disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.