TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La CU 2021 relativa a prestazioni ricevute nell’anno 2020 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e consegnata al sostituito entro il prossimo 16 marzo 2021.
Il termine di presentazione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o con non confluisco nella cosiddetta dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730) è spostato al 02 novembre 2021 (considerato che il 31 ottobre 2021 è festivo), in concomitanza con la scadenza prevista per la trasmissione dei modelli 770/2021 per l’anno 2020.
L’invio delle CU 2021 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente per via telematica, può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr
Qualora il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda sostituire una certificazione già presentata validamente, a seguito di un errore, dovrà provvedere alla compilazione di una nuova certificazione in versione modificata, barrando l’apposita casella «sostituzione» posta nel frontespizio della certificazione. Qualora il sostituto abbia provveduto trasmettere più certificazioni nel medesimo flusso ed intenda una certificazione incluso nel flusso, dovrà predisporre una nuova comunicazione che contenga esclusivamente la certificazione da annullare o da sostituire e non tutte le Certificazioni contenute nel flusso.
La casella «eventi eccezionali» deve essere compilata solo e qualora il sostituto d’imposta fruisce della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione a seguito del verificarsi di eventi eccezionali utilizzando un apposito codice che identifica la situazione (ad esempio, si usa il codice 15 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali). Gli eventi eccezionali non includono eventuali “disagi” derivanti dall’emergenza sanitaria attualmente in vigore e non influisce sulla sospensione o sul rinvio dei termini sopra descritti.
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
in linea generale non è cambiata la modalità di compilazione del quadro relativo al lavoro autonomo.
Nel punto 1 della Certificazione lavoro autonomo deve essere indicata la causale che individua la tipologia di prestazione ricevuta (ad esempio, la causale A) le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, mentre la causale W è da utilizzare per le prestazioni rese in virtù di contratti di appalto per l’esecuzione di opere e servi nei confronti del condominio).
Nel punto 4 della Certificazione deve essere indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’Iva eventualmente dovuta. Si rammenta che Il contributo integrativo (ad esempio, 2% o 4%) destinato alle Casse professionali non deve essere indicato, mentre il contributo INPS gestione separata (4%) costituisce base imponibile e deve essere sommato all’ammontare lordo.
NUOVI CODICI
Sono stati implementati i codici da indicare all’interno del punto 6, denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con riferimento alle somme esposte al successivo punto 7 denominato “Altre somme non soggette a ritenuta”. In particolare, sono stati introdotti due ulteriori codici:
– codice 12, in presenza di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, di cui all’articolo 1 L. 190/2014;
– codice 13, nel caso di compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25- bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020 (introdotti con il decreto “cura Italia”).
Va da sé che rispetto all’anno precedente il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfetari”, quest’anno identificati con il codice 12, ma continua ad individuare, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27 D.L. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi” oggi presenti in via residuale).
Rimane invariato il riferimento alle erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo, identificate con il codice 8.
Infine con il codice 13 sono identificati i compensi percepiti, in riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai soggetti che:
– hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all’interno del territorio dello Stato;
– non hanno percepito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro.
Tali compensi, infatti, come previsto dall’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d’acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell’opzione citata erano tenuti al rilascio di un’apposita dichiarazione dalla quale doveva risultare che:
– i ricavi e i compensi non erano stati assoggettati a ritenuta;
– si impegnavano a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subìte in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.