Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, è ammesso l’accesso al Superbonus 110% in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.
La fruizione della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 è preclusa per gli interventi effettuati su unità immobiliari accatastate “F/3” in quanto trattasi di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”. Pertanto, il condominio composto da appartamenti, di cui alcuni al grezzo accatastati “F/3”, che ha effettuato interventi “trainanti” di isolamento termico dell’involucro dell’edificio e interventi “trainati” di efficienza energetica per ottenere il miglioramento di 2 classi energetiche, può fruire della detrazione del 110% considerando solo le unità immobiliari residenziali di categoria diversa da “F/3”, a condizione che venga rispettata l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio esistente, senza considerare le unità “F/3”. In tal caso, le unità del condominio accatastate “F/3” non possono concorrere alla formazione della spesa massima agevolabile, in quanto va considerato il numero delle unità esistenti all’inizio dei lavori e non possono fruire della detrazione del 110% nemmeno per gli interventi “trainati” in quanto non possono essere considerati collegati ad un intervento “trainante” ammissibile.
In presenza di un edificio composto da 3 unità abitative (A/2) e relative pertinenze (C/6) ed un deposito (C/2) oggetto di una ristrutturazione che prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento ed interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, la nuova detrazione del 110%:
1) Deve essere subordinata alla condizione che dal titolo edilizio abilitativo risulti che le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione;
2) Non può essere fruita per la parte di spese relative all’ampliamento che devono pertanto essere tenute separate dalle spese relative agli interventi sull’esistente.
Per il calcolo della spesa massima agevolabile vanno considerate tutte le unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori, comprese le pertinenze, anche se prive di impianto di riscaldamento, facenti parte del medesimo edificio. Vanno escluse le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto dei lavori.
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.3.2021, n. 184 – detrazione 110% coop a proprietà divisa
Una coop a proprietà divisa, che vanta sull’immobile una “concessione amministrativa d’uso”, che assegna in subconcessione ai propri soci e loro aventi causa le singole unità immobiliari con i relativi parcheggi pertinenziali per la stessa durata della concessione, non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 in quanto:
1) nel caso di specie non emerge la costituzione di un condominio secondo la disciplina civilistica;
2) rientrano tra i possibili beneficiari della detrazione del 110% anche le “cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.
Risposta interpello Agenzia Entrate 17.3.2021, n. 190 – Detrazione acquirente case antisismiche
La detrazione ex art. 63, comma 1-septies, DL n. 63/2013 prevista per gli acquirenti di unità immobiliari in zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico da parte dell’impresa cedente è riconosciuta:
1) a condizione che le procedure di autorizzazione siano iniziate dopo l’1.1.2017 ma prima dell’1.5.2019 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), anche se l’asseverazione di cui all’art. 3, DM n. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Ciò a condizione che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi e che l’atto di acquisto sia stipulato entro il 30.6.2022 (termine di vigenza della nuova detrazione);
2) che gli acconti siano pagati dall’1.7.2020 (in quanto l’agevolazione a tale data era vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione che il preliminare di acquisto sia stato registrato e che il rogito sia stipulato entro il 30.6.2022.
In considerazione del fatto che la detrazione spettante è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa per gli interventi agevolati, non va attestata la “congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare della detrazione del 110% anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente (rispetto a quello successivo al DM 6.8.2020).
Con riferimento alla detrazione spettante ex art. 16-bis, comma 3, TUIR per l’acquisto di un immobile ristrutturato dall’impresa cedente:
1) l’acquirente deve essere una persona fisica e l’immobile deve essere ad uso residenziale, fermo restando che, se gli interventi comportano un cambio di destinazione d’uso, l’uso residenziale deve risultare dalla concessione edilizia;
2) la detrazione è riconosciuta con riferimento alla cessione di ciascun immobile di cui è composto l’edificio oggetto dei lavori e non rileva il numero (maggiore o minore) delle unità immobiliari risultanti rispetto a quelle “di partenza”;
3) in caso di acquisto dell’immobile con il garage pertinenziale è possibile beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito (50% del 25% del prezzo di acquisto, nel limite di € 96.000).
Per tali interventi, se eseguiti in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, al ricorrere dei “miglioramenti strutturali” previsti dalla relativa disciplina è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di case antisismiche di cui all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013. Inoltre per le spese sostenute dall’1.7.2020 è possibile applicare la detrazione nella maggior misura del 110%.
Affinché l’acquirente possa beneficiare della detrazione di cui al citato comma 1-septies è necessario che l’atto d’acquisto sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.
Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2021, n. 192 – “Sisma bonus” da parte di impresa
La detrazione ex art. 16, DL n. 63/2013 riconosciuta per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (c.d. “sisma bonus”) può essere fruita dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, DM n. 58/2017 è necessaria la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo. La possibilità di presentare l’asseverazione successivamente è applicabile soltanto ai titoli abilitativi chiesti dal 16.1.2020. Pertanto, se il titolo abilitativo è stato presentato precedentemente, senza allegare l’asseverazione, non è possibile fruire del c.d. “sisma bonus”.
Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2021, n. 196 – Nuova detrazione 110% su condominio “minimo”
Al fine di beneficiare della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 per i lavori realizzati sulle parti comuni di un condomìnio “minimo” che, non avendone l’obbligo, non ha nominato un amministratore, non è necessario richiedere il codice fiscale del condominio.
Per fruire della detrazione può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, fermo restando che il contribuente è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio condominiale.
Risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2021, n. 198 – detrazione 110% e immobile uso promiscuo
La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi realizzati su un fabbricato unifamiliare di cui un vano è utilizzato dal proprietario quale studio professionale e i restanti vani sono destinati ad uso residenziale e pertinenziale.
In tal caso la detrazione è ridotta al 50%, ossia calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Tale principio opera anche relativamente agli interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”) realizzati sull’immobile ad uso promiscuo nonché agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione del 110%.
Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2021, n. 205 – detrazione 110% ONLUS / ODV / APS
Viene ribadito che la nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi effettuati su immobili non abitativi (nel caso di specie, di categoria catastale D/6 e D/8) a disposizione di una ONLUS / ODV / APS utilizzati ai fini istituzionali.
La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di 3 unità immobiliari di cui una collabente (F/2), un deposito agricolo (C/2) e una stalla (C/6), al fine di realizzare unità immobiliari con diversa sagoma e volumetria (nel caso di specie è prevista anche una modifica parziale del sedime), a condizione che nel provvedimento amministrativo relativo ai lavori risulti:
– che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione;
– il cambio d’uso degli immobili in “residenziale”.