Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno della legge di bilancio per il 2022, che, in materia di detrazioni edilizie introduce proroghe ampie, ma nel contempo limita le opzioni, per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta.
Si ritiene opportuno sottolineare che il testo potrà subire variazioni nel corso del passaggio legislativo che si concluderà con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di bilancio per l’anno 2022, tuttavia quanto previsto in bozza rappresenta una prima base di partenza che permette di comprendere quale sarà la direzione intrapresa.

DETRAZIONI EDILIZIE DIVERSE DA SUPERBONUS 110%

Le detrazioni “edilizie” diverse dal 110% sarebbero oggetto di proroga, salvo qualche eccezione, in particolare, l’arco temporale viene esteso al 2024 per tutte le detrazioni, ad eccezione del bonus facciate e dell’installazione di colonnine di ricarica.

Detrazioni edilizie diverse dal 110% con proroga al 31 dicembre 2024:

detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
detrazione IRPEF  del 70-80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies per interventi sismici (sismabonus) ivi  compreso il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili;
detrazione del 50%-65% per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificioper interventi congiunti di risparmio energetico e riqualificazione sismica dell’edificio;
detrazione IRPEF del 50% per acqsuisto di mobili e grandi elettrodomestici (cd bonus mobili), di cui all’art. 16 comma 2 del  63/2013. In questo caso è prevista una riduzione del massimale da 16.000 euro a 5.000 euro per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
detrazione del 36% per interventi di sistemazione aree verdi (cd bonus verde), di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.

Detrazioni edilizie diverse dal 110% con proroga al 31 dicembre 2022: 

– Bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, viene prevista una progoga per all’anno 2022, ma con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%.

Nessuna detrazione è prevista per il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

SUPERBONUS 110%

Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lett. a) dell’art. 119) (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione che rientrano nella definizione di “ristrutturazione edilizia”), il superbonus verrebbe confermato al 110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, dopodiché la misura della detrazione si ridurrebbe al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari (comma 9, lett. b), la proroga del superbonus 110% sarebbe invece limitata al 31 dicembre 2022 soltanto se sussistono le seguenti condizioni:
– se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono gli interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
– oppure se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che, alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti equivalenti) e dalle cooperative edilizie, di cui alle lett. c) e d) del comma 9 dell’art. 119, verrebbe prevista la proroga al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 sia già ultimato almeno al 60% dei lavori.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Lo sconto in fattura e la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020 sono prorogate sino al 2025, ma  disponibili solo per le spese agevolate con il superbonus 110%. Dal 2022 non sarà più possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per interventi diversi dal 110%.

Nel corso dell’iter di approvazione della legge si auspicano interventi di semplificazione e ampliamento, soprattutto con riferimento alla cessione del credito ed allo sconto in fattura, opzione che ha fino ad ora permesso una diffusa attuazione della norma.

Si ribadisce che quanto esposto ed approvato dal Consiglio dei Ministri non è ancora entrato in vigore e potrà subire variazioni anche di notevole portata nel corso dell’Iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio per il 2022.