L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato le nuove faq con le quali fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi all’applicazione dei nuovi adempimenti introdotti dal Dl 157/2021 (Decreto anti frode) entrato in vigore il 12 novembre 2021.

FATTURE EMESSE E PAGATE PRIMA DEL 12 NOVEMBRE 2021

Il chiarimento più importante riguarda quei casi in cui le fatture e i relativi pagamenti erano già avvenuti prima dell’entrata in vigore del Decreto, per i quali non erano state ancora comunicate le relative opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. A tal proposito l’Agenzia afferma che “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica”. In questi casi, non sussiste «il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione”.
A partire dal prossimo 26 novembre verrà rilasciato il nuovo aggiornamento della piattaforma per consentire l’invio delle comunicazione per le quali non è necessario il rilascio dell’asseverazione e l’apposizione del visto di conformità, alla luce dei chiarimenti appena forniti.

RIFERIMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DELL’ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’ DELLE SPESE

Il Dl 157/2021 rinvia ad un successivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica, la definizione dei parametri e dei limiti per il rilascio dell’asseverazione di congruità delle spese per le detrazioni diverse dal 110%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle more del citato decreto, l’asseverazione può essere rilasciata facendo riferimento ai prezzari individuati dal Dm dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.
L’Agenzia chiarisce inoltre che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus posso asseverare anche la congruità delle spese prevista dall’articolo 1 del Dl 157/2021, per la stessa tipologia di intervento.

L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede infine che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute». La nuova attestazione deve riferirsi esclusivamente “alla congruità delle spese” e non ad ulteriori eventuali requisiti tecnici.

ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’ DELLE SPESE PER INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’asseverazione di congruità delle spese non attesta l’effettivo realizzo dei lavori, di conseguenza, resta immutata la possibilità di applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per fatture emesse e pagate (per la quota rimasta a carico del beneficiario), a prescindere dalla effettiva conclusione dei lavori. Ad esempio, in presenza di sconto in fattura per interventi sulla facciata dell’edificio (detrazione del 90% fino al 31 dicembre), l’emissione della fattura ed il pagamento del 10% dell’importo complessivo esposto in fattura, permette di ottenere la detrazione del 90% nell’anno 2021 per effetto del principio di cassa, nonostante il lavori non siano ancora conclusi. In caso di cessione del credito, l’intero corrispettivo andrà corrisposto entro il medesimo termine (31 dicembre).Restano comunque fermi tutti gli altri requisiti previsti per ogni specifica tipologia di intervento.

Non è stato ancora chiarito se le spese sostenute dai contribuenti per il rilascio della nuova asseverazione e del visto di conformità siano detraibili. Sul punto si attendono sviluppi e nuovi chiarimenti.