La legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), salvo casi limitati, ha di fatto confermato l’impianto normativo già in vigore fino al 31 dicembre 2021, ha definitivamente risolto la discrepanza nelle scadenze per gli interventi in Condominio tra gli interventi trainati e trainati, ha introdotto la nuova detrazione per abbattimento di barriere architettoniche,  rinnovato ed esteso la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In linea generale dunque resta invariato l’impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2021, circa la tipologia di interventi detraibili, i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per usufruire delle detrazioni, nonchè le formaliltà e gli adempimenti richiesti.

Con riferimento al Superbonus, la Legge di bilancio 2022 ha estero termini per ufruire della detrazione, che spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2023, nella misura del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e nella misura del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025 (articolo 119, comma 8-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34), nei seguenti casi:

  • per «gli interventi effettuati dai condomìni» sulle parti comuni condominiali;
  • per gli interventi effettuati dal cosiddetto «unico proprietario», cioè dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;
  • per quelli effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio», cioè per gli interventi «trainati» sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’«unico proprietario» (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);
  • per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps);
  • per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

PROROGA PER I CONDOMÌNI

Per gli interventi in Condominio la Legge di bilancio 2022 ha prorogato il Superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025), non solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali effettuate dal condominio, ma anche per quelli effettuati dai singoli condòmini sui propri appartamenti.

Sono state definitivamente superate le disparità di trattamento secondo le quali la proroga del Superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2022  era prevista solo per gli interventi, trainanti e trainati sulle parti comuni, mentre gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari del condominio restavano agevolati fino al 30 giugno 2022. I singoli condòmini, infatti, sono soggettivamente agevolati perché ricompresi nelle lettere da b) a e) del comma 9, dell’articolo 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, mentre la proroga del 110%  riguardava solo i condomìni della lettera a) (oltre che i proprietari unici).

Questa doppia scadenza relative al Superbonus del 110% (in generale, per i condomìni al 31 dicembre 2022 e per i condòmini al 30 giugno 2022), avrebbe comportato indiscutibili problemi di coordinamento, in quanto obbligava il singolo condòmino ad effettuare i lavori trainati sui propri appartamenti, senza avere la certezza dell’esecuzione dei lavori trainanti, del superamento delle due classi energetiche e/o della presentazione delle asseverazioni all’Enea e/o al Comune.

La versione definitiva dell’articolo 119, comma 8-bis del Dl 19 maggio 2020, n. 34, introdotta dalla Legge di bilancio 2022, invece, agevola al 110% fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025) anche gli interventi «trainati» e «trainanti» sulle singole unità immobiliari del condominio. La proroga, dunque viene prevista anche per «le persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio»

VILLETTE: INTERVENTI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI DA PARTE DI PERSONE FISICHE

Con Legge di bilancio 2022, con specifico riferimento agli interventi effettuati dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» unifamiliari, il Superbonus del 110%, può spettare anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento). Non si parla del 30% dell’intervento complessivo oggetto di agevolazione, bensì dell’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento, comprensivo di tutti gli interventi, ivi inclusi anche quelli che non sono oggetto di detrazione.

Sono state superate, pertanto, le limitazioni previste dalle prime bozze della Legge di bilancio 2022, secondo le quali la proroga era prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 solo nei seguenti casi, alternativi:

  • in caso di presentazione prima del 1° ottobre 2021 della Cila o della Cilas;
  • in caso di persona fisica con Isee non superiore a 25.000 euro annui e con unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • in caso di intervento di demolizione e ricostruzione di edifici, con le formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo già avviate al 30 settembre 2021.

PROROGA PER GLI IACP E LE COOPERATIVE

Gli istituti autonomi case popolari (Iacp, comunque denominati) e gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp (se istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing») potranno beneficiare del superbonus del 110% (con eclusione del sismabonus, del fotovoltaico e delle colonnine al 110%) anche per le spese sostenute nei primi 6 mesi del 2023 (articolo 119, comma 3-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34). In alternativa, potranno beneficiare del Superbonus del 110% per tutti gli interventi anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (articolo 119, comma 8-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34).

Tale proroga è stata estesa anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, indicate nell’articolo 119, comma 9, lettera d), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

Solo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione del Superbonus del 110% dovrà essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo, a differenza delle 5 quote previste per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

ALTRE PROROGHE

La Legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2024 anche tutte le seguenti detrazioni:

  • 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
  • 50-70-75-80-85% per il sisma bonus;
  • 50% per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, con un limite di spesa che è diminuito rispetto al 2021 da 16.000 euro a 10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024. Si rammenta che il bonus mobili spetta se vengono effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica nell’anno 2021all’interno delle singole unità immobiliari (non danno diritto alla detrazione per I singoli condòmini, interventi effettuati sulle parti comuni del condominio);
  • 36% per il bonus giardini;
  • 50-65-70-75-80-85% per l’ecobonus.

Il bonus facciate, è stato prorogato solo fino al 31 dicembre 2022 con una riduzione dell’aliquota al 60% (anziché del 90% fino al 31 dicembre 2021).

INTERVENTI NON PROROGATI

Non è stato oggetto di proroga il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione era pari al 50%, in 10 anni (articolo 16-ter del Dl 4 giugno 2013, n. 63), viene dunque confermata la scadenza del 31 dicembre 2021.

FOTOVOLTAICO

Con effetto dal primo gennaio 2022, la Legge di bilancio 2022 ha riscritto completamente le norme agevolative relative alla detrazione del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (le colonnine), collegando i predetti interventi  a quelli che li trainano al 110%.

Ne consegue che per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, il periodo agevolato è lo stesso previsto per il superbonus 110%.

In presenza di Super sismabonus (110%), la proroga vale solo per gli impianti solari fotovoltaici ed i sistemi di accumulo ma non per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La Legge di bilancio 2022 ha infine coordinato con il Superbonus e Sismabonus al 110% anche gli anni di ripartizione della detrazione a 4 anni. Ne consegue che la detrazione per tali interventi (come per gli altri interventi trainati e trainanti) la ripartizione spetta in 5 anni per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e in 4 anni per le spese sostenute dal primo gennaio 2022.

BARRIERE ARCHITETTONICHE (NUOVA DETRAZIONE)

Per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, da parte dei contribuenti (senza nessuna distinzione, quindi, anche per i soggetti Ires e non solo per quelli Irpef), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

ABROGAZIONE DEL DECRETO ANTIFRODE (DL 11 NOVEMBRE 2021, N. 157)

La Legge di bilancio 2022 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2022, il decreto Antifrode (Dl 11 novembre 2021, n. 157), prevedendo tuttavia che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. In ogni caso, tutte le disposizioni in esso contenute sono state inserite, con piccole modifiche, nella stessa Legge di bilancio 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022.

CONGRUITÀ

Con il Dl 15/2021 (cosiddetto decreto antifrode) dal 12 novembre 2021 l’asseverazione della congruità delle spese, (in base ai prezzari individuati dall’articolo 3, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (nonché in base «ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni», da un decreto del Ministro della Transizione ecologica da emanarsi entro il 9 febbraio 2022) ed il visto di conformità sono stati estesi anche per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (anche delle rate residue, dopo un iniziale passaggio in dichiarazione) di tutti gli altri bonus edilizi, per i quali l’opzione è possibile, vale a dire per il bonus ristrutturazioni edilizie (50%), il bonus facciate non qualificato (cioè solo pittura) (90%), il sisma bonus non al 110% (50-70-75-80-85%), il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica al 50% (articolo 121, comma 1-ter, lettera b), Dl 34/2020, introdotto dal Dl 157/2021).

Si rammenta che per i citati interventi edili l’asseverazione di congruità non è necessaria per la fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi  ma solo per la cessione o lo sconto in fattura.

Con la trasposizione delle norme contenute nel decreto antifrode (dl 157/2021) sono state tuttavia introdotte alcune modifiche volte ad escludere dall’obbligo di rilascio dell’asseverazione di congruità dei costi e del visto di conformità, alcune tipologie di interventi.

In particolare, al primo gennaio 2022 per i bonus edili diversi dal 110%, cedibili o scontabili, il visto di conformità e l’asseverazione di congruità non sono richiesti:

  • per le opere già classificate come attività di edilizia libera dall’articolo 6, Dpr 6 giugno 2001, n. 380, dal Glossario dell’attività in edilizia libera del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale (come, ad esempio, per il bonus casa gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali, per l’ecobonus la sostituzione degli infissi, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, l’installazione di pannelli solari); (allegato alla circolare);
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

La norma esclude dalla semplificazione gli interventi agevolati con il bonus facciate dell’articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali l’asseverazione di conguità della spesa ed il visto di conformità sono sempre obbligatori, indipendentemente dall’importo della spesa sostenuta.

Le due ipotesi di esonero dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità non valgono in ogni caso per le cessioni sottoscritte dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 ovvero per quelle sottoscritte prima, ma con fatture e/o bonifici effettuati in questo periodo di vigenza del decreto Antifrode.

OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA ANCHE PER I BONUS NON 110%

L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dei crediti, prevista dall’articolo 121, commi 1 e 7-bis, del Dl 19 maggio 2020, n. 34, è possibile:

  1. fino al 31 dicembre 2025 per il Superbonus del 110%;
  2. fino al 31 dicembre 2024 per i seguenti interventi:
  3. bonus casa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir (detrazione Irpef del 50%, in 10 anni, che dal 2025 potrebbe tornare al 36%), quindi, per le manutenzioni, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia;
  4. bonus casa acquisti dell’articolo 16-bis, comma 3, Tuir (risposta 7 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%), secondo il quale gli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere c) e d), Dpr 6 giugno 2001, n. 380), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 30 mesi (18 mesi fino al 30 luglio 2021) dalla fine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, hanno diritto alla detrazione del 50%, in 10 anni, che dal 2025 potrebbe tornare al 36%;
  5. bonus casa relativo alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir. (tale tipologia di cessione era esclusa fino al 31 dcembre 2021);
  6. superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (nuova detrazione del 75% per prevista solo per il 2022 dall’articolo 119-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34);
  7. ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-85%;
  8. sisma bonus ordinario (anche se acquisti) del 50-70-75-80-85%;
  9. bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 60% in 10 anni) dell’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che scadrà il 3 dicembre 2022.

DETRAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER L’OPZIONE DEI BONUS NON 110%

Il costo per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese, previsto per l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per tutti i bonus edili non al 110%, introdotto dal 12 novembre 2021 è detraibile solo dal 1° gennaio 2022, in quanto introdotti dalla legge di bilancio 2022 e non dalla legge di conversione del decreto antifrode (abrogato con la transposizione delle disposizioni nella legge di bilancio).

Per le opzioni relative al Superbonus del 110%, invece, l’articolo 119, comma 15, Dl 34/2020, concedeva già la detrazione per le asseverazioni indicate nei commi 3 e 13 e il visto di conformità del comma 11. Nella legge di bilancio per il 2022, il visto di conformità e l’asseverazione di congruità per gli interventi diversi dal 110%, sono stati inseriti nell’articolo 121, comma 1-ter, Dl 34/2020, pertanto non ricomprese in questa previsione operante anche prima del primo gennaio 2022.  La legge di bilancio 2022 tuttavia, prevede espressamente che “restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto”. Una interpretazione estensiva della norma (anche se di dubbio fondamento giuridico) potrebbe far ritenere che le spese siano detraibili anche se sostenute prima del 01 gennaio 2022. Si auspica un immediato chiarimento dell’Amministrazione finanziaria sull’argomento.