L’Agenzia delle Entrate nel corso di recenti incontri ha preso posizione su alcuni aspetti dubbi sorti a seguito della entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.
In particolare in tema di Asseverazioni e visti di conformità per i bonus minori diversi dal 110% oggetto di cessione o sconto in fattura, le spese sono detraibili anche se effettuate nel 2021. La legge di Bilancio 2022, modificando gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, ha infatti affermato che sono sempre detraibili, anche per i bonus diversi dal 110%, le spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità. La detrazione avviene all’aliquota propria della detrazione prevista per l’intervento nel suo complesso.
La Legge di Bilancio ha stabilito che per le spese pagate dal 1° gennaio 2022 per l’asseverazione ed il visto di conformità sono detraibili ma aveva lasciato non pochi dubbi su quelle a cavallo tra il 12 novembre (data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi) ed il 31 dicembre 2021.
Ora questi dubbi vengono sciolti, perché le Entrate ricordano che la manovra ha esplicitamente chiarito la detraibilità di queste spese. Per effetto di questo intervento, la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento.
L’agenzia inoltre ha fornito una risposta molto particolare in merito al 110% che richiede un’approfondita valutazione in quanto molto frequente. In particolare è stato analizzato il caso del proprietario di un immobile abitativo che lo concede in locazione a un terzo che poi vi svolge un’attività produttiva. Il proprietario, per le Entrate, non ha il diritto di usufruire del superbonus per i lavori trainati all’interno della singola unità immobiliare. La strumentalità, in quanto attributo dell’immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile. E quindi il fatto che l’immobile sia abitativo ma venga invece utilizzato per attività lo esclude dall’ambito del superbonus.
A tutto ciò va aggiunta anche la risposta della DRE della Lombardia sul tema polizze assicurative del tecnico asseveratore che sta già facendo molto discutere e che ancora una volta crea non poche incertezze operative agli operatori.
Secondo la DRE della Lombardia, il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari deve avere una polizza assicurativa “da superbonus” come previsto dall’art. 119 dl 34/2020. L’affermazione è contenuta in una nota della direzione regionale Lombardia delle Entrate. Non si tratta di un interpello, ma di una risposta ad una richiesta di assistenza fiscale inviata da un ingegnere. La nota della direzione lombarda basa la propria presa di posizione sul fatto che il provvedimento 283847/2020 del direttore dell’Agenzia (così come modificato dal numero 312528 del 12 novembre 2021) chiede al professionista che appone il visto di conformità di fare un doppio riscontro:
1) verificare che i tecnici incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1. dello stesso provvedimento (cioè le asseverazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per il superbonus);
2) verificare che i tecnici abbiano stipulato una polizza Rc, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020 (cioè la polizza “da superbonus”).
Quest’ultima affermazione contenuta nel provvedimento delle Entrate era stata intesa da molti come una frase generica, che elenca il massimo delle verifiche possibili da parte del fiscalista incaricato del visto, a seconda del tipo di lavori eseguiti. Così che, quando si parla di asseverazione per i bonus ordinari, chi appone il visto non deve verificare la presenza della polizza “da superbonus”. Anche perché la legge cita esplicitamente l’obbligo di avere una polizza specifica, con massimale di almeno 500mila euro, solo per i lavori agevolati al 110%, non per gli altri bonus.
Pertanto ora bisognerà vedere se la nota della Dre lombarda avrà un seguito a livello centrale. Nel frattempo, restano i dubbi per chi appone i visti. Per attestare la conformità dell’operazione di cessione e sconto in fattura, infatti, è necessario verificare la presenza di tutti gli elementi che, in base alla legge, sono essenziali alla formazione del credito. Anche la check list diramata il 6 dicembre 2021 dalla Fondazione nazionale dei commercialisti per asseverare la congruità delle spese agevolate dal bonus facciate si limita a richiamare il controllo della «polizza Rc del sottoscrittore dell’asseverazione».