In tema di Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo si ricorda che la scadenza per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, è fissata entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della Certificazione Unica ai percipienti. La principale novità per gli amministratori di condominio chiamati a compilare le CU riguarda i codici da utilizzare, nella sezione dati fiscali, ai fini della compilazione del punto 6, ovvero la soppressione del codice 7, la modifica del codice 8 e l’introduzione dei codice 21-22-24 che qui di seguito si riepilogano:
codice 8 – da quest’anno deve essere utilizzato in presenza di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati.
codice 21 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (;
codice 22 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
codice 24 – nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fissato al 16 marzo 2022 anche la scadenza per la comunicazione telematica dei dati relativi alle spese 2021 degli interventi edilizi/di riqualificazione energetica che hanno interessato le parti comuni condominiali.
La comunicazione ha la finalità di far conoscere all’amministrazione finanziaria i dati relativi ad interventi di ristrutturazione per i quali spetta una detrazione fiscale che confluiscono nella dichiarazione precompilata.
Merita altresì evidenziare che l’Agenzia ribadisce che devono essere inviati anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione, per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito da parte di tutti i condomini.
Recentemente l’Agenzia ha implementato la Comunicazione al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte nel corso del 2021. In particolare si evidenzia che:
− per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% in qualità di interventi “trainati”, va utilizzato il codice intervento “28” che lo scorso anno individuava gli “Interventi di recupero del patrimonio edilizio (tranne interventi dei codici 16 e 17)”. Per questi ultimi
va ora utilizzato il nuovo codice “31”;
− nella Sezione riservata all’opzione per lo sconto in fattura /cessione del credito è stata introdotta la possibilità di indicare la “situazione mista”, ossia l’esercizio dell’opzione in parte per lo sconto in fattura / cessione del credito ai fornitori ed in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori, in relazione ad un singolo intervento.
In caso di riconoscimento dello sconto in fattura / cessione del credito va compilato il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto” nel quale, per le spese 2020, era possibile indicare:
– credito non ceduto / non corrisposto tramite sconto in fattura;
– credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
– sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori.
Ora, con l’implementazione di tale campo, è data la possibilità di indicare l’ulteriore caso in cui il credito è fruito:
– in parte come sconto in fattura / cessione del credito ai fornitori;
– in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.
Per la compilazione di tale campo l’Agenzia specifica che per gli interventi individuati:
– dal codice “28” con il campo “Superbonus – detrazione 110%” impostato a “0”;
– dal codice “29”, “30” o “31”;
il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto” non va compilato, mentre in tutti gli altri casi la compilazione è obbligatoria.