E’ stato approvata la legge di conversione del decreto sostegni ter, tra i provvedimenti adottati sono incluse quelle previste dal decreto Frodi, varato a fine febbraio che ha introdotto consistenti limitazioni alla cessione dei bonus fiscali.

La norma (in vigore dal 26 febbraio) permette ora di effettuare una cessione libera e due ulteriori cessioni solo a soggetti come banche, intermediari finanziari, assicurazioni e società appartenenti a un gruppo bancario.

In particolare:

1) CESSIONE DEL CREDITO: Il contribuente che ha sostenuto le spese oggetto di bonus fiscali può procedere alla cessione del credito d’imposta ad altri soggetti senza alcuna limitazione di natura soggettiva. Il cessionario diverso da banca, intermediario finanziario, assicurazione o società appartenente al gruppo bancario non potrà porre in essere altre cessioni ma potrà solo utilizzare il credito in compensazione con i propri debiti fiscali e per le annualità prevista dalla specifica norma (5/4 anni superbonus sismabonus 110%, 10 anni per gli altri bonus). Qualora il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario, un’assicurazione o società appartenente al gruppo bancario potrà porre in essere altre due cessioni successive.

2) SCONTO IN FATTURA: Il contribuente che ha posto in essere gli interventi oggetto di bonus fiscali può optare per lo sconto in fattura nei confronto del o dei fornitori che hanno realizzato  l’interventoIl fornitore che ha ricevuto il credito oggetto di bonus fiscali può procedere alla cessione del credito d’imposta ad altri soggetti senza alcuna limitazione di natura soggettiva. Il soggetto cessionario diverso da banca, intermediario finanziario, assicurazione o società appartenente al gruppo bancario non potrà a sua volta porre in essere altre cessioni ma potrà solo utilizzare il credito in compensazione con i propri debiti fiscali e per le annualità prevista dalla specifica norma (5/4 anni superbonus sismabonus 110%, 10 anni per gli altri bonus). Qualora il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario, un’assicurazione o società appartenente al gruppo bancario potrà porre in essere altre due cessioni successive.

Restano ferme tutte le altre norme dirette a limitare frodi di natura fiscale, ed in particolare:

– obbligo di asseverazione di congruità dei costi e visto di conformità per tutti i bonus fiscali diversi da superbonus e sismabonus 110% oggetto di cessione o sconto in fattura, diversi da interventi in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro (con la sola eccezione del bonus facciate, sempre oggetto del predetto obbligo); 

– eliminazione, dal primo maggio, della possibilità di cessioni frazionate successive alla prima, con tracciamento di ogni successiva cessione. Resta esclusa da tale vincolo la prima cessione o l’opzione per lo sconto in fattura.

– obbligo dal primo maggio di verifica, da parte del soggetto che rilascia il visto, dell’applicazione del contratto collettivo per le imprese affidatarie delle opere.


Una seconda importante modifica riguarda il termine per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione dei crediti che passa dal 7 al 29 aprile.

Resta invece fermo il termine per l’invio della comunicazione per le spese di ristrutturazione e riqualificazione per la dichiarazione precompilata, ad oggi fissato al 7 aprile.