In materia di bonus edilizi sono state introdotte due importanti novità che meritano di essere attenzionate al fine di evitare errori che possano far perdere il diritto alla detrazione e la possibilità di usufruire delle opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

INDICAZIONE DEL CCNL PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

La prima novità è contenuta nel cosiddetto Decreto Legge Taglia Prezzi del 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 e pubblicato in G.U.il 20/05/2022 al n. 117.

Il decreto Taglia prezzi ha previsto l’obbligo di inserire in contratti e fatture il riferimento al Ccnl applicato dalle imprese che eseguono i lavori edili, pena la perdita dei bonus casa. La previsione di indicare i riferimenti ai Ccnl dell’edilizia in fatture e contratti si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro. Il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo, non è dunque riferito solo ai lavori edili, ma all’intero l’intervento.

La circolare 19/e ha precisato che per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022. il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119 – 121 del DL 34/2020 (ecobonus, sismabonus, abbattimento barriere architettoniche), oltre al bonus facciate, bonus mobili e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51del DLgs. 81/2015.
L’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili, indicati dal Testo unico per la sicurezza. In altre parole, L’importo di euro 70.000,00 oltre il quale scatta l’obbligo sopra richiamato, deve tenere in considerazione l’intervento nel suo complesso, mentre l’obbligo di indicazione del Ccnl applicato riguarda solo le lavorazioni edili e non altre.

Es: intervento di ristrutturazione di un appartamento per complessivi 80mila euro, di cui opere murarie per 50mila euro, sostituzione serramenti per 20mila euro ed interventi idraulici per 10mila euro. L’impresa che effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti collettivi in edilizia ed indicarlo nel contratto di affidamento e nelle fatture, mentre le imprese che non effettuano interventi edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non sono soggette a tale obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l’impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile. Ci sono tuttavia alcuni casi di lavorazioni che si trovano al confine tra interventi edili e non, in una Faq del 3 maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se effettuato dall’impresa edile affidataria che svolge anche le altre opere di ristrutturazione, rientra a pieno titolo nell’ambito dei lavori edili.

La norma acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. La data di riferimento non può che essere la data risultante della pratica edilizia presentata al Comune competente.

L’indicazione del contratto di lavoro nell’atto di affidamento e nelle fatture è indispensabile:

  • sia per la maturazione del credito (da utilizzare in dichiarazione dei redditi) che per la cessione del credito/sconto in fattura, per gli interventi che danno diritto al superbonus (ecobonus e sismabonus ex artt. 119-121 dl 34/2020), di interventi sulle facciate e di interventi di abbattimento di barriere architettoniche, con detrazione al 75%;
  • solo per la cessione o sconto in fattura, per tutti gli altri interventi che rientrano negli altri bonus edilizi ordinari; perciò, ad esempio, il contribuente che sostiene una spesa di 80mila euro per la ristrutturazione di un appartamento, per il quale spetta una detrazione del 50% ex art. 16-bis Dpr 917/1986, non è sottoposto all’obbligo di indicazione del CCNL applicato nell’atto di affidamento e nelle fatture, qualora intenda portare in detrazione la spesa nella propria dichiarazione dei redditi.

Artigiani e professionisti: L’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare i soggetti che non abbiano in essere rapporti di lavoro dipendente, quali come l’imprenditore individuale. Lo stesso vale per le società senza rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio una Snc con due soci prestatori d’opera. Niente indicazione anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non essendo opere. 

L’onere di richiedere l’indicazione del CCNL ricade sul committente nei confronti del quale viene applicata la sanzione (perdita del diritto alla detrazione). La Circolare 19/e ha tuttavia precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori», comunque obbligatoria, «non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali», purché l’indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

CERTIFICAZIONE SOA PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

La conversione in legge del Decreto Legge n. 21/2022 ha introdotto anche l‘obbligo di possesso della qualificazione Soa per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di sconto o cessione del credito di tutti i bonus edili ordinari.

In base al nuovo articolo 10-bis, dal 1° gennaio 2023 (con un periodo transitorio di sei mesi), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una «Società organismo di attestazione», autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali degli articoli 119 e 121 del D.l. 34/2020, nonché per accedere all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in presenza di altri bonus (bonus casa, il bonus casa acquisti, bonus box auto dal 2022, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, se verrà prorogato, installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo, eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%).

In alternativa, e solo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese che, al momento della sottoscrizione dei contratti, documenteranno al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una «Società organismo di attestazione». In questi casi non vi sono limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel primo semestre 2023, ma la norma prevede che la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 sia condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa all’impresa esecutrice dei lavori. In ogni caso, terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, è il comma 2 del nuovo articolo 10-bis del Dl 21/2022 a prevedere che servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in fattura.

il nuovo obbligo di certificazione Soa non si applica:

  • ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022 (21 maggio 2022);
  • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 maggio 2022), qualora i lavori non siano ancora iniziati;
  • in presenza di bonus edili, diversi dal 110%, che saranno oggetto di detrazione nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese. Sono esclusi, infatti, gli interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

ATTENZIONE: in presenza di lavori iniziati DOPO il 21/05/2022 e di Contratti sottoscritti DOPO il 21/05/2022, l’impresa appaltata dovrà essere munita di SOA al 01/01/2023, o avere richiesto l’ottenimento della certificazione SOA ed averla ottenuta entro il 30/06/2023. Ciò significa che il committente che sottoscrive un contratto di appalto dopo il 21/05/2022 e intenda iniziare i lavori dopo il 21/05/2022, qualora i lavori presume che si protrarranno oltre il 31/12/2022, dovrà fin da ora assicurarsi che l’impresa affidataria dei lavori possegga la certificazione SOA al 01/01/2023 o sia in grado fornire la documentazione attestante la richiesta di ottenimento della certificazione SOA entro il prossimo 30/06/2023, pena la perdita del riconoscimento alla detrazione della spesa.

L’assenza del requisito SOA o della richiesta di certificazione fa infatti decadere il diritto alla detrazione per il superbonus 110% e della possibilità di effettuare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli altri bonus edilizi.