CERTIFICAZIONE UNICA
In tema di Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo si ricorda che la scadenza per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, è fissata entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2023, fissata al 31 ottobre prossimo. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della Certificazione Unica ai percipienti. La principale novità per gli amministratori di condominio chiamati a compilare le CU riguarda l’imputazione della marca da bollo ai fini della compilazione del punto 6 con codice 24 (compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014). In particolare, a seguito della risposta ad interpello n. 428/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, fa parte integrante del compenso del professionista che ha emesso la fattura, con la conseguenza che la marca da bollo risulta assimilata ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. AI fini della compilazione della CU, anche l’importo della marca da bollo va esposta al punto 6 con codice 24.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fissato al 16 marzo 2023 anche la scadenza per la comunicazione telematica dei dati relativi alle spese 2022 degli interventi edilizi/di riqualificazione energetica che hanno interessato le parti comuni condominiali. In questi giorni è in via di approvazione il Decreto Milleprorghe che prevede la proroga dei termini per la trasmissione telematica al 31 marzo 2023. Alla stessa data verrà prorogato il termine per le comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2022.
COMUNICAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ANNO 2022 AI FINI DELLA PRECOMPILATA
La comunicazione ha la finalità di far conoscere all’amministrazione finanziaria i dati relativi ad interventi di ristrutturazione per i quali spetta una detrazione fiscale, le cui informazioni confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Merita altresì evidenziare che l’Agenzia ribadisce che devono essere inviati anche i dati relativi agli interventi che hanno usufruito della detrazione di qualunque natura (ecobonus, sismabonus, superbonus ecc.), per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento, a seguito dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.
Ogni comunicazione può contenere i dati riferiti ad uno o più interventi su parti comuni del condominio, i cui pagamenti sono avvenuti nell’anno di riferimento.
Con riferimento alla modalità di compilazione si rammenta quanto segue:
- Qualora nel corso dell’anno sono stati effettuati più stati di avanzamento riferiti al medesimo intervento, deve essere inviata una unica comunicazione contenente l’importo complessivo di tutti gli stati di avanzamento sostenuti nell’anno solare, (non deve essere inviata una comunicazione per ogni stato di avanzamento).
- campo Flag unità immobiliare, secondo le istruzioni rilasciate dall’agenzia delle entrate deve essere indicato “A” in presenza di unità abitativa, con o senza pertinenze associate, “deve valere “”B” negli altri casi. Di conseguenza se il campo assume valore “A”, il valore della spesa da riportare nei campi previsti dalle specifiche tecniche (Importo spesa unità immobiliare o Importo della spesa attribuita al soggetto) è costituito dalla somma delle spese imputabili all’unità principale e alle eventuali pertinenze. Si riporta l’esempio proposto dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle sue istruzioni:
Spesa sostenuta per unità abitativa principale: 700 euro
Spesa sostenuta per il garage di pertinenza: 100 euro
Spesa sostenuta per la cantina di pertinenza: 50 euro
Totale spesa da riportare in dichiarazione in riferimento all’unità immobiliare: 850 euro.
In questo caso, nella comunicazione non devono essere riportati i dati identificativi delle pertinenze in quanto le spese sono già esposte in cumulo con l’unità abitativa principale.